Equo indennizzo e pensione privilegiata: autonomia del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 176 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il riconoscimento della causa di servizio operato da altro giudice ai fini dell’equo indennizzo non ha efficacia di giudicato e non vincola il giudice contabile. L’equo indennizzo e la pensione privilegiata rispondono a finalità diverse: il primo trova titolo nel rapporto di impiego, la seconda presuppone la cessazione del rapporto. Il giudice contabile, munito di giurisdizione esclusiva sulla materia pensionistica, deve pertanto procedere ad autonoma qualificazione dei fatti e valutare la dipendenza delle infermità da fatti di servizio secondo la specifica disciplina previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità del padre, già operatore ecologico presso un Comune, presentava domanda di pensione privilegiata indiretta di reversibilità. Il genitore era deceduto per cirrosi epatica, patologia che una sentenza del giudice amministrativo aveva ritenuto dipendente da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo.

L’INPS rigettava la domanda, eccependo l’abrogazione della pensione privilegiata per i dipendenti civili per effetto del D.L. n. 201/2011 e la decadenza ex art. 169 DPR 1092/1973. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per il riconoscimento del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice respinge anzitutto le eccezioni preliminari dell’Istituto. Quanto all’abrogazione, rileva che la fattispecie rientra nelle deroghe del D.L. n. 201/2011, il cui art. 6 esclude dall’abrogazione i procedimenti in corso e quelli instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della data di entrata in vigore. Quanto alla decadenza, la domanda amministrativa risultava presentata entro il quinquennio dalla definizione del giudizio amministrativo, che aveva rimosso l’atto negativo che precludeva la pretesa.

Nel merito, la Corte affronta il tema dell’autonomia del proprio accertamento. Il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, estesa a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione. Ne deriva che non rilevano i vizi dell’atto o del procedimento, ma va verificata l’effettiva titolarità del diritto vantato.

Con specifico riguardo all’equo indennizzo, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 99 del 1999 e delle Sezioni Unite n. 15619/2006, secondo cui si tratta di trattamento attinente al rapporto di impiego, la cui cognizione è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro. La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego. Le sentenze di altro plesso giurisdizionale relative alla causa di servizio non vincolano quindi la Corte dei conti e non hanno efficacia di giudicato nel giudizio previdenziale.

Il Giudice richiama l’ulteriore orientamento secondo cui è devoluta alla giurisdizione contabile la domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo della giurisdizione per materia. Applicando il criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la Corte verifica allora il merito della pretesa sulla base della consulenza tecnica disposta.

La relazione del Collegio medico legale ha escluso la natura infettiva dell’epatite, rilevando l’assoluta negatività dei markers dell’Epatite B. La sofferenza epatica e la cirrosi non risultano quindi ascrivibili a causa di servizio. Non avendo il ricorrente formulato censure specifiche sulla perizia, il Giudice ritiene la patologia non dipendente da fatti di servizio. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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