Rottura del sinallagma e danno all’immagine nel pubblico impiego (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 131 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le condotte dolose o gravemente colpose del dipendente pubblico che interrompono il sinallagma funzionale del rapporto di lavoro generano un autonomo danno erariale, liquidabile equitativamente. In tale fattispecie, la retribuzione lorda costituisce mero parametro di commisurazione della gravità dell’inadempimento e la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute IRPEF. La sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti è presupposto processuale idoneo a fondare l’azione per danno all’immagine della pubblica amministrazione. Non configura invece danno da disservizio l’attività di indagine svolta da un soggetto terzo istituzionalmente investito di funzioni di polizia giudiziaria, quale la Questura, nei confronti di un appartenente a un diverso corpo di polizia locale.

Il Fatto

Un ex assistente di polizia locale dell’Unione dei comuni della Valmarecchia, dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, per fatti di concussione commessi dal maggio 2023 al gennaio 2024 a danno di cittadini cinesi titolari di esercizi commerciali, veniva licenziato senza preavviso all’esito del procedimento disciplinare. La Procura regionale della Corte dei conti lo citava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, suddiviso in danno da disservizio alla Polizia di Stato, danno da rottura del sinallagma funzionale e danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per omessa assunzione della prova testimoniale in sede preprocessuale, rilevando che il diritto dell’invitato a dedurre non costituisce una pretesa incondizionata, essendo rimesso alla valutazione del pubblico ministero contabile, il quale ha motivatamente confutato la tesi difensiva. Ritiene altresì infondata l’eccezione di violazione dei termini di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto il regime decadenziale è rivolto alla diversa fattispecie di cui alla lettera a) del primo comma, non applicabile al danno all’immagine da reato del pubblico ufficiale, soggetto all’ordinario termine di prescrizione.

Nel merito, la Corte non accoglie la domanda relativa al danno da disservizio quantificato in 4.743,24 euro per le ore di lavoro prestate dal personale della Questura di Rimini. Il precedente invocato dalla Procura riguardava l’ipotesi di una forza di polizia che sostiene costi per indagini interne su un proprio appartenente. Nel caso di specie, invece, le indagini sono state condotte da un soggetto terzo, istituzionalmente investito delle funzioni di polizia giudiziaria, il cui esercizio non può essere qualificato come disservizio.

La domanda è invece accolta per il danno da rottura del sinallagma funzionale, confermando la quantificazione equitativa nella misura del cinquanta per cento degli emolumenti lordi corrisposti nel periodo maggio 2023-marzo 2024. La Sezione respinge l’eccezione difensiva basata sulle Sezioni Riunite n. 13/2021/QM, osservando che la questione di massima riguardava il riversamento di compensi per incarichi extra-istituzionali non autorizzati e non la liquidazione equitativa di un autonomo pregiudizio, in cui la retribuzione lorda è mero parametro di commisurazione. Le Sezioni Riunite hanno peraltro affermato il principio della quantificazione al lordo delle ritenute IRPEF.

La Corte ritiene infine fondata la domanda per danno all’immagine, liquidato equitativamente in 10.000 euro. La sentenza irrevocabile di patteggiamento, pur non vincolante sull’accertamento del nesso causale e dell’elemento soggettivo, costituisce presupposto processuale idoneo all’azione. Il clamor fori risulta comprovato dalla rassegna stampa in atti e la gravità delle condotte, commesse da un pubblico ufficiale in danno di soggetti vulnerabili, giustifica la misura. La condanna ammonta a 27.839,64 euro, detratta la somma già versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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