Insussistenza dell’obbligo di resa del conto del consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 279 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni dell’ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale allorché la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il giudizio di conto, in tale ipotesi, deve essere dichiarato improcedibile per difetto del presupposto costitutivo dell’obbligo di rendicontazione, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario secondo il Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente, da sola, a radicare l’obbligo, dovendo verificarsi in concreto la natura dei beni gestiti.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come conto del consegnatario di beni dell’ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il prospetto ricalcava il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, vale a dire il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni presso province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.
La Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni nel senso dell’improcedibilità del conto. Il giudizio contabile è così giunto alla Sezione giurisdizionale chiamata a verificare la sussistenza del presupposto stesso dell’obbligo di resa del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla struttura del conto oggetto di giudizio. Il prospetto, quanto alla forma, riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, destinato a raccogliere la gestione del consegnatario di beni degli enti locali. Tale corrispondenza formale, tuttavia, non è decisiva: ciò che rileva è l’effettiva natura della gestione sottoposta a rendicontazione.
La Corte accerta che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, di cui al R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Manca, dunque, il presupposto materiale dell’obbligo di custodia e, con esso, il fondamento dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
Su questo punto il Collegio richiama la conforme giurisprudenza contabile, espressamente menzionata: questa Sezione n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Da tale orientamento si ricava che, in presenza di beni non soggetti a custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a diritto. La Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio e dispone la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nessuna statuizione sulle spese, stante il tipo di pronuncia adottato. Il Collegio provvede altresì all’anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, con ordine di apposizione della relativa annotazione a cura della Segreteria.
Nota della Redazione
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