Giudizio di conto su conto compilato d’ufficio: discarico e condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 84 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto per i quali è sempre fissata l’udienza a norma dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., il conto compilato d’ufficio è sottoposto a verifica giurisdizionale con le garanzie piene del contraddittorio. Accertato il riversamento delle somme all’ente, la Sezione dispone il discarico dell’agente contabile. Il provvedimento definitorio deve però recare la statuizione sulle spese di giustizia, applicandosi i principi della giurisdizione contenziosa; esse si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza dell’art. 31 c.g.c. e del rinvio esterno dell’art. 7 c.g.c.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’esercizio 2018 relativa all’imposta di soggiorno riscossa a carico degli ospiti di una struttura ricettiva. Il conto, non depositato dall’agente contabile nei termini, è stato compilato d’ufficio dal Magistrato relatore, che ne ha rimesso l’iscrizione a ruolo dell’udienza ai sensi dell’art. 147 c.g.c.

La Procura contabile, con memoria tempestiva, ha rilevato l’avvenuto riversamento al Comune delle somme introitate e ha concluso per il discarico, chiedendo inoltre la condanna dell’agente alle spese di giudizio in applicazione del principio di causalità. L’agente contabile non è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 147 c.g.c., che disciplina la fissazione dell’udienza e, al comma 3, individua le ipotesi in cui essa è sempre disposta, tra cui i conti compilati d’ufficio non depositati. La norma, rileva la Corte, non è ius novum: riproduce il contenuto dell’art. 34, lett. a), R.D. n. 1038/1933 e persegue la finalità di garantire in ogni caso la verifica della piena regolarità del conto compilato d’ufficio.

Il transito dalla fase istruttoria a quella processuale assume natura cautelativa e si svolge nel rispetto delle garanzie del giusto processo, prima fra tutte il contraddittorio. La Corte richiama, sul punto, Cass. civ., Sez. Un., n. 14891 del 2010, che qualifica la fase come dialettica, connotata da cognizione piena e contraddittorio con il contabile.

Nel merito, accertato il riversamento delle somme all’Amministrazione comunale, risultano integrati i presupposti per il discarico del conto. Ciò non fa venir meno l’obbligo dell’agente di rifondere all’ente le spese sostenute per la compilazione d’ufficio e di onorare la sanzione pecuniaria già comminata dal Giudice designato.

Sul regime delle spese la Corte distingue: nel caso dell’art. 146 c.g.c. o dell’estinzione ex art. 150 c.g.c. difetta la contrapposizione tra tesi e antitesi che giustifica la pronuncia, come nella iurisdictio inter volentes; diversamente accade quando l’udienza di discussione è fissata ai sensi degli artt. 147-148 c.g.c., dove trovano applicazione tutti i principi della giurisdizione contenziosa. Ne consegue che il provvedimento definitorio deve recare la statuizione sulle spese.

Trova quindi applicazione l’art. 31 c.g.c., con esclusione del secondo comma, e il rinvio esterno dell’art. 7 c.g.c., che integra la disciplina processuale contabile. Poiché il mancato deposito ha reso necessaria la celebrazione del processo, le spese si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale, come già affermato da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21823 del 2021. La Corte discarica l’agente contabile e lo condanna alle spese di giustizia, liquidate in € 64,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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