No riliquidazione pensionistica con aliquota 44% per Polizia di Stato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 141 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al personale della Polizia di Stato, divenuto ad ordinamento civile dopo la smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, non si applica il trattamento previdenziale dei militari. Non spetta pertanto la riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, invocata dai soggetti arruolati prima del 25 giugno 1982 come diritto quesito. Qualora, alla data del 31 dicembre 1995, il dipendente abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è liquidata interamente con il sistema retributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, che richiama l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973. L’eventuale aliquota più favorevole resta comunque inglobata nel maggior coefficiente spettante per la totalità degli anni di contribuzione, con difetto di interesse alla riliquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, titolare di pensione diretta decorrente dal 1° ottobre 2019 e calcolata con il sistema integralmente retributivo, in forza di un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di diciannove anni e dieci mesi, aveva adito la Sezione giurisdizionale regionale per ottenere il ricalcolo del trattamento con l’attribuzione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando che la Polizia di Stato, con la legge n. 121/1981, è stata smilitarizzata e che il trattamento previdenziale del personale è oggetto di specifica disciplina, con conseguente inapplicabilità del regime militare anche agli ex dipendenti arruolatisi prima del 25 giugno 1982. L’appellante ha contestato la decisione, deducendo l’omessa pronuncia sui profili costituzionali e comunitari e chiedendo la riliquidazione con decorrenza dal pensionamento.

L’INPS ha resistito, eccependo il difetto di interesse all’azione, poiché l’istituto ha già riconosciuto in via amministrativa quanto richiesto, e richiamando il jus superveniens di cui all’art. 1, commi 101 e 102, legge n. 234/2021.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda centrale d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado. Il punto focale è l’inapplicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in conformità alla giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte. Il giudice di prime cure ha correttamente individuato il petitum e la causa petendi, risolvendo in senso negativo, con motivazione ampia e coerente, la questione generale sulla misura del trattamento di quiescenza.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. Ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 conseguono una pensione mista, retributiva per il periodo pregresso e contributiva per il restante; qualora l’anzianità sia di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo, ai sensi del successivo comma 13. Nella specie l’appellante ha maturato al 31 dicembre 1995 un servizio utile superiore a diciannove anni, con la conseguenza che il trattamento è interamente retributivo e disciplinato dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973.

Il Collegio richiama la ricostruzione delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, secondo cui l’applicazione dell’art. 54 e dell’aliquota fissa del 44% non può essere generalizzata per tutto il personale militare, ma va circoscritta a chi possiede i requisiti previsti dalla richiamata normativa. Il legislatore del 1973 aveva scomposto in due segmenti il percorso verso l’aliquota massima di rendimento dell’80% in quarant’anni, attribuendo al primo ventennio una valorizzazione del 44%. Con l’intervento del legislatore del 1995 i venti anni di servizio perdono significato, sicché rileva quale spartiacque normativo la sola anzianità di diciotto anni individuata dalla legge n. 335/1995.

Nel caso esaminato, pertanto, non può venire in rilievo l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973: la pensione dell’appellante, liquidata integralmente con il sistema retributivo, è determinata dall’art. 44, e in ogni caso l’aliquota invocata risulta inglobata nel maggior coefficiente del 90,05% spettante per la totalità degli anni di contribuzione, identico a quello che sarebbe derivato dall’applicazione della norma richiesta. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di difesa, liquidate in mille euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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