Transito nei ruoli civili e liquidazione della pensione privilegiata solo a domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 9 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione dal servizio che consente la liquidazione d’ufficio della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, è soltanto quella definitiva da ogni attività lavorativa. Il dipendente militare che transiti nei ruoli civili non cessa definitivamente dal servizio e il suo trattamento privilegiato è liquidato a domanda, secondo l’art. 167, comma 2. La norma di favore del primo comma ha carattere eccezionale, con finalità protettive verso chi non sia in grado di attivarsi per la domanda, e non tollera interpretazione estensiva. Decorso il biennio dalla maturazione del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ex art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio permanente effettivo nella Marina Militare, aveva riportato una lesione al polso destro riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla tabella A, categoria 8^, del d.P.R. n. 834/1981, con concessione dell’equo indennizzo. Giudicato poi permanentemente non idoneo al servizio militare e idoneo al transito nelle corrispondenti aree civili del Ministero della difesa, era transitato nei ruoli civili con decorrenza dal 7 ottobre 2013.

L’Inps gli aveva riconosciuto il trattamento pensionistico in cumulo con il trattamento stipendiale, fissandone la decorrenza economica dal 1° febbraio 2021. Il ricorrente contestava tale decorrenza, chiedendo la liquidazione d’ufficio dal 16 settembre 2013 o, in subordine, dal 7 ottobre 2013. L’istanza non veniva accolta e la questione giungeva davanti alla Sezione giurisdizionale regionale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo che la pensione avrebbe dovuto essere liquidata d’ufficio dalla data di accertamento della non idoneità al servizio militare ovvero dal congedo dai ruoli militari. L’Inps replicava che il ricorrente non era cessato dal servizio, ma era semplicemente transitato dagli impieghi militari a quelli civili, con conseguente applicazione del comma 2 e non del comma 1.

La Corte ricostruisce il sistema. L’art. 191 dispone in via generale che la pensione diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio, salvi i casi diversamente regolati; per le liquidazioni a domanda, se questa è presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. L’art. 167, comma 1, prevede la liquidazione d’ufficio solo nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio; in ogni altro caso il trattamento è liquidato a domanda.

Il passaggio decisivo riguarda la nozione di cessazione rilevante. La Corte ritiene che si tratti soltanto della cessazione definitiva dal servizio, poiché in tal caso il pensionamento assume carattere sostanzialmente vincolato e l’erogazione d’ufficio protegge chi, per le infermità patite, potrebbe non essere in grado di compiere le attività prodromiche alla domanda. Tali esigenze non si rinvengono in capo al dipendente semplicemente transitato nei ruoli civili, il quale può anzi optare per non andare in pensione e valorizzare il servizio ai fini del futuro trattamento di quiescenza.

A sostegno, la Corte richiama l’art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile: le leggi che fanno eccezione a casi generali non si applicano oltre i casi considerati, e le leggi eccezionali vanno interpretate restrittivamente. Alla luce del carattere eccezionale dell’art. 167, comma 1, la cessazione rilevante non è quella dal servizio militare, ma quella definitiva da ogni attività lavorativa, in coerenza con Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d’app., n. 353/2023, Sez. II n. 440/2022, Sez. III n. 3/2024, Sez. giur. Liguria n. 19/2024 e Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia n. 64/2022, pur a fronte di un diverso orientamento.

Non giova il richiamo all’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001, che non impone il pensionamento d’ufficio in caso di transito al ruolo civile. Nella fattispecie, il ricorrente non essendo cessato in via definitiva, il trattamento è liquidabile a domanda; la domanda risultando presentata il 27 gennaio 2021, è corretta l’erogazione dal 1° febbraio 2021. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate per l’esistenza di giurisprudenza non pienamente consolidata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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