Responsabilità specializzandi e riduzione del danno per concause esterne (Corte dei Conti Sez. III App. n. 85 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile la riduzione della pretesa erariale rispetto alla somma indicata nell’atto di citazione, quando il fatto dannoso sia causato da più soggetti non tutti convenuti, rientra nel potere valutativo del giudice del rito ordinario e attiene al concorso causale, non alla colpa organizzativa già addebitata ai vertici. La definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. costituisce procedimento ontologicamente diverso, non impugnabile, e la somma versata dal convenuto non è riferibile alla colpa organizzativa. Ne consegue che la quota ridotta non può essere recuperata in appello deducendo l’avvenuto pagamento delle figure apicali. È inoltre conforme a diritto il riconoscimento del concorso delle infermiere e del personale della farmacia, il cui apporto ha idoneità interruttiva della sequenza causale ove siano riscontrabili macroscopici errori di dosaggio.

Il Fatto

La vicenda riguarda il decesso di un paziente oncologico avvenuto in un reparto di ematologia per sovradosaggio di un chemioterapico, farmaco Idarubicina. L’Azienda Ospedaliera transigeva con gli eredi corrispondendo € 800.000,00. La Procura regionale conveniva in giudizio quattro soggetti per € 200.000,00 ciascuno. Due medici apicali definivano con rito abbreviato versando € 100.000,00 cadauno.

Nel giudizio ordinario a carico di due medici specializzandi la Sezione regionale accertava la colpa grave, ma riconosceva il concorso di concause esterne — inidonea organizzazione del reparto, condotta della farmacia, condotta delle infermiere — e riduceva l’addebito a € 15.000,00 pro quota. La Procura impugnava i capi 5 e 6 della sentenza, chiedendo l’integrale accoglimento della pretesa originaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge il gravame su tutti e tre i motivi. Quanto al primo, il Collegio osserva che il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. è istituto di definizione alternativa, con funzione deflattiva, fondato sul pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa in primo grado. Esso non attiene alla colpa organizzativa: il pagamento è una facoltà offerta al convenuto per evitare il giudizio, non un riconoscimento di specifiche voci di danno.

Nel rito ordinario, invece, la riduzione del danno rientra nelle valutazioni del Collegio sui fatti e sulle prove; quando la causazione è plurisoggettiva e solo alcuni condebitori sono convenuti, la determinazione della minor somma a carico degli evocati è espressione di responsabilità parziaria. Il Collegio stigmatizza la contraddittorietà della condotta della Procura, che prima esprimeva parere favorevole al rito abbreviato — rinunciando a quota della pretesa — e poi si doleva in appello della riduzione operata dalla Sezione umbra per dedotta colpa organizzativa dei medici apicali.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la disciplina della responsabilità infermieristica. L’art. 1, comma 3, del D.M. n. 739/94 va letto insieme alla legge n. 251/2000, che ha sottratto la professione alla logica mansionistica, configurando un ruolo di garanzia e di feed-back collaborativo con il medico. La giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass. Sez. IV n. 1878/2000, n. 2192/2015, n. 20270/2019 — esige che l’infermiere rilevi le evidenti inappropriatezze della prescrizione, in particolare i macroscopici errori di dosaggio, e le segnali al medico.

Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama l’art. 22 del D.P.R. n. 128/1969 e le raccomandazioni ministeriali sugli errori di terapia farmacologica. La richiesta di preparazione galenica deve pervenire dal medico prescrittore per iscritto o con convalida informatica certificata; non possono accettarsi prescrizioni verbali. Il personale della farmacia, pur avendo dubitato del dosaggio abnorme, si limitò a una mera telefonata a una specializzanda. La Sezione territoriale ha quindi correttamente motivato il concorso causale della farmacia e delle infermiere.

Infine, le appellate non hanno proposto appello incidentale sul quantum: la relativa statuizione è passata in giudicato e la richiesta di riduzione in melius è inammissibile. L’appello è respinto con conferma della sentenza e liquidazione delle spese in favore di ciascuna parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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