Irregolarità del conto economale per assenza di regolamentazione interna (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 215 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che abbia gestito il fondo economale di un’Ateneo è irregolare quando la gestione sia stata resa possibile e incentivata da prassi operative non formalizzate, dall’assenza di una regolamentazione specifica sulle tipologie di spesa ammissibili e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. La circostanza che l’agente abbia operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, senza disporre di poteri né strumenti per valutarne la conformità alle norme di contabilità pubblica, giustifica la declaratoria di irregolarità della gestione ma esclude la condanna dell’agente contabile. Le irregolarità contabili vanno ascritte, in prevalenza, al contesto organizzativo e regolatorio, non alla condotta soggettiva dell’agente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’economo di un Ateneo per l’esercizio 2018, relativo alla gestione del fondo economale di un centro linguistico, depositato nel novembre 2019. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel novembre 2024, ha segnalato una serie di criticità: la mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente, l’assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, modalità di reintegro del fondo sottratte a controllo preventivo, il ricorso diffuso a rimborsi in favore di dipendenti e il pagamento di tipologie di spesa non ammissibili a carico del fondo.

L’agente contabile ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, contestando la data di deposito del conto, e ha chiesto in via gradata la dichiarazione di regolarità del conto, l’accertamento dell’assenza di ammanchi e il proprio discarico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di estinzione fondata sull’art. 150, comma 1, c.g.c. La resa del conto è avvenuta, secondo i sistemi informativi, il 19 novembre 2019, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non con il perfezionamento del deposito rilevante ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. La relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024: il termine quinquennale non è quindi decorso.

Il Collegio supera anche i profili di improcedibilità legati alla mancata sottoscrizione del conto e all’assenza di un formale provvedimento di parificazione. Il conto, estratto dal sistema gestionale e chiuso entro il 31 dicembre 2018, reca la sottoscrizione digitale del responsabile dell’area finanziaria, individuato quale responsabile del procedimento; l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando così la riferibilità soggettiva dell’elaborato. La parificazione, pur non formalizzata, risulta supplita in via sostanziale da un decreto dirigenziale che ha attestato l’assenza di errori e di discordanze con le scritture contabili dell’Ateneo.

Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo le stesse ascrivibili in prevalenza a prassi consolidate. Il quadro regolamentare dell’epoca disciplinava la gestione del fondo in termini essenziali, fissando un tetto alla dotazione iniziale e la possibilità di reintegro, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso. La gestione si è attenuta a istruzioni operative e circolari interne, confluite solo parzialmente nel regolamento adottato nel 2021.

Elemento centrale era il sistema informatico obbligatorio per la tenuta del registro, che non consentiva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni: i dati contabili analitici restavano accessibili solo tramite il documento gestionale e le descrizioni delle spese risultavano generiche o aggregate, con beneficiari indicati mediante anagrafiche indistinte. I reintegri avvenivano in modo eclettico, senza intervento autorizzativo degli organi competenti, sulla base di rendicontazioni predisposte dallo stesso agente. La maggior parte delle spese è stata sostenuta mediante rimborsi a dipendenti, in assenza di preventiva autorizzazione documentata, in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo.

Il Collegio conclude che le irregolarità sono riconducibili a una gestione condizionata da prassi non formalizzate, dall’assenza di un regolamento specifico e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. La responsabilità dell’agente va valutata alla luce del contesto complessivo, avendo egli operato in coerenza con l’assetto predisposto dall’amministrazione. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *