Definizione agevolata in appello contabile e verifica dei pagamenti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 98 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, disciplinata dall’art. 130, ottavo comma, cod. giust. cont., si perfeziona con il pagamento integrale delle somme liquidate in favore dell’ente danneggiato e della Tesoreria dello Stato e con la produzione della relativa documentazione attestante l’avvenuto incasso. Il giudice contabile, riscontrato l’adempimento, accerta la sussistenza dei presupposti e dichiara definito il giudizio, senza ulteriore esame del merito. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La definizione agevolata opera sul piano processuale e non incide sull’accertamento sostanziale contenuto nella sentenza impugnata.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, con sentenza n. 44/2023 pubblicata il 5 aprile 2023, aveva condannato, tra gli altri, l’appellante a titolo di dolo, per il danno patrimoniale subito dall’ARCEA in relazione al sostegno del reddito degli agricoltori.

Avverso tale pronuncia la parte appellante ha proposto appello, formulando contestualmente istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 130, terzo comma, cod. giust. cont. Con decreto n. 5/2024 del 24 aprile 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza, determinando in euro 5.243,70 la somma da versare in favore dell’ARCEA e in euro 594,27 quella dovuta alla Tesoreria centrale dello Stato, per le spese liquidate nella sentenza appellata, fissando in trenta giorni il termine per il pagamento.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo della Sezione muove dalla verifica dell’adempimento dell’obbligo di pagamento posto a carico della parte istante. La definizione agevolata, infatti, non si perfeziona con la sola presentazione dell’istanza, ma richiede la concreta esecuzione delle somme liquidate e la prova documentale dell’avvenuto versamento.

In data 20 giugno 2024 il difensore della parte ha depositato la documentazione richiesta. Con l’ordinanza n. 2/2025, depositata in esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la Sezione — preso atto della mancata comparizione dell’appellante — ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori elementi e ha fissato la camera di consiglio del 7 maggio 2025 per la definizione del giudizio. In adempimento, il 19 febbraio 2025 il difensore ha depositato l’attestazione dell’avvenuto incasso della somma di euro 5.243,70 da parte dell’appellante, oltre al pagamento di euro 594,27 in favore della Tesoreria centrale dello Stato.

La Procura Generale, in data 4 aprile 2025, ha depositato il proprio parere. Il Collegio, riscontrato che la documentazione prodotta attesta il completo adempimento dell’obbligo, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 130, ottavo comma, cod. giust. cont., che consente la definizione del giudizio in presenza di pagamento integrale e di idonea documentazione.

Pertanto la Sezione ha dichiarato definito il giudizio iscritto al n. 61161, disponendo che le spese del presente grado seguano la soccombenza e siano liquidate come da dispositivo, con trasmissione degli atti alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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