Controllo preventivo e ius superveniens su decreto prefettizio sanato (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 77 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità, il decreto prefettizio di conferimento di incarico dirigenziale che richiama ed applica il D.M. del 5 novembre 2020 in luogo del sopravvenuto D.M. del 17 dicembre 2024 è affetto da vizio di legittimità, non recando il decreto ministeriale sopravvenuto disposizioni transitorie che ne posticipino l’efficacia. L’amministrazione può sanare l’atto sottoposto a controllo adottando, in corso di esame, un provvedimento modificativo che conformi integralmente il decreto al nuovo assetto tabellare. Per effetto della modifica intervenuta, il collegio ammette al visto e alla conseguente registrazione l’atto di conferimento.

Il Fatto

Il Prefetto di Catanzaro, con decreto del 26 marzo 2025, conferiva alla titolare di un incarico la responsabilità di Capo Ufficio di staff dell’Area III, a decorrere dal 31 marzo 2025 e per tre anni. Il provvedimento richiamava, in premessa, il D.M. del 5 novembre 2020, in luogo del sopravvenuto D.M. del 17 dicembre 2024, recante rimodulazione dei posti di funzione della carriera prefettizia.

L’ufficio di controllo formulava rilievo istruttorio, osservando che il decreto applicava la disciplina superata. L’amministrazione replicava che il nuovo decreto ministeriale prevedeva una decorrenza graduale e che l’assetto dei posti non aveva subito modifiche. Residuando perplessità, il magistrato istruttore proponeva il deferimento al collegio. Prima dell’adunanza, il Prefetto adottava un ulteriore decreto, con cui integrava e modificava quello originario.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla corretta individuazione della disciplina applicabile al momento dell’adozione dell’atto. Il collegio rileva che il D.M. del 17 dicembre 2024 ha espressamente modificato il precedente D.M. del 5 novembre 2020 e non reca norme transitorie che ne condizionino l’efficacia all’adozione di successivi atti applicativi. Ne discende che, alla data del conferimento, la fonte applicabile era quella sopravvenuta.

L’applicazione della disciplina superata non è priva di conseguenze. Pur nell’invarianza dei posti di funzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le attività del Comitato Operativo per la viabilità (COV) non rientrano più tra le funzioni dell’Area III, essendo attribuite all’Area V. Tali attività erano state invece menzionate nel decreto di conferimento.

Il collegio dà atto che, deferito l’esame all’organo collegiale, l’amministrazione ha adottato un nuovo decreto con cui ha sostituito il riferimento al D.M. del 2020 con quello al D.M. del 17 dicembre 2024 e ha sostituito la tabella 3 allegata al decreto superato con la tabella 3 dell’allegato V al nuovo decreto, eliminando l’elencazione delle attività del COV.

Per effetto di tale modifica, il vizio rilevato in corso di esame risulta emendato e l’atto è conforme alla fonte sopravvenuta in ogni sua parte. Il collegio ammette quindi al visto e alla conseguente registrazione il decreto originario, così come modificato dal provvedimento integrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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