Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile e a carico del genitore (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 259 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del pensionato, compresa l’inabilità a proficuo lavoro dell’orfano maggiorenne, richiesta dall’art. 82, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 e richiamata dall’art. 86, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Lo stato di dipendenza economica dal genitore alla data del decesso può essere dimostrato per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. L’assenza di redditi propri del richiedente e del coniuge superstite, unita alla convivenza con il de cuius, costituisce indizio idoneo a provare il requisito dell’essere stato a carico. Una pronuncia di separazione risalente, che abbia presupposto l’autosufficienza economica del richiedente, non esclude di per sé la successiva dipendenza economica se tra i due momenti intercorre un lungo arco temporale.

Il Fatto

La ricorrente, orfana maggiorenne di un titolare di pensione categoria VOCTPS a carico dello Stato, deceduto il 21 agosto 2018, ha presentato istanza all’INPS il 2 novembre 2018 per ottenere la pensione di reversibilità uti filia. L’INPS ha negato il trattamento senza sottoporla a visita medica. La visita si è svolta solo il 28 febbraio 2023 presso la Commissione medica di verifica, in esito al ricorso amministrativo proposto avverso il diniego, senza che alcuna comunicazione sull’esito sia poi pervenuta.

La ricorrente ha dedotto di essere inabile a proficuo lavoro, di essere stata a carico del padre e con lui convivente alla data del decesso, di essere separata dal coniuge e senza assegno di mantenimento, di non aver percepito redditi propri ad eccezione del reddito di cittadinanza. Ha quindi domandato l’attribuzione della quota del 20% della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data di morte del genitore. L’INPS, costituendosi, ha addossato alla ricorrente l’onere di provare il requisito fisico e lo stato di dipendenza economica, osservando che l’assenza di assegno di mantenimento a carico del coniuge separato implicherebbe una reciproca autonomia reddituale tra i coniugi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che è incontestato che la pensione categoria VOCTPS del de cuius fosse a carico dello Stato, con conseguente estensione della giurisdizione contabile anche alla pensione di reversibilità domandata dalla figlia.

Nel merito, la Sezione ha richiamato l’art. 86, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le condizioni soggettive per il diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del pensionato, e l’art. 82, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, che presuppone l’inabilità a proficuo lavoro in capo all’orfano maggiorenne.

Tale requisito è stato ritenuto comprovato dai verbali delle due più recenti visite per l’accertamento dell’invalidità civile, svoltesi presso il centro medico legale INPS di Pozzuoli: la prima del 13 dicembre 2016, antecedente di quasi due anni al decesso, e la seconda del 6 marzo 2019, successiva di poco più di sei mesi. Nel primo caso la patologia neurologica è stata ricondotta al codice 7351, cui il decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 ricollega un’invalidità fissa pari al 100%; nel secondo al codice 7346, con invalidità tra il 91% e il 100%. Correttamente, quindi, il collegio ha ritenuto provata la sussistenza del requisito fisico, valorizzando anche il verbale anteriore al decesso.

Quanto allo stato di dipendenza economica, la Corte ha accertato la convivenza tra padre e figlia alla data del 21 agosto 2018 tramite i certificati anagrafici, che attestano identica ultima residenza. Ha poi ritenuto che a tale convivenza si saldi logicamente l’assenza di redditi propri della ricorrente e di sua madre per gli anni dal 2014 al 2018, risultante dalle informazioni dell’Agenzia delle Entrate. Il quadro indiziario, unitamente alla convivenza, dimostra indirettamente che la ricorrente era a carico del padre alla data della morte.

Né, ha osservato la Sezione, depone in contrario la sentenza n. 6620/2008 del tribunale di Napoli, prodotta dalla stessa ricorrente: essa presupporrebbe un’autosufficienza economica risalente al 2008, ma rende indimostrato e scarsamente credibile che tale condizione sia perdurata fino al decesso del genitore, avvenuto oltre dieci anni dopo. Infine, in assenza di eccezione di prescrizione da parte dell’INPS, i ratei mensili dal 22 agosto 2018 sono stati integrati con gli interessi legali o, se eccedente, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo. La soccombenza dell’INPS ha comportato la condanna alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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