Consegna beni mobili e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 92 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario di beni mobili. Tale posizione si configura solo in presenza di una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, idonea a determinare l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza, e cioè il dipendente che sorveglia il corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Quando difetta un debito di custodia, il conto giudiziale non è dovuto e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente di una provincia ha presentato il conto giudiziale relativo a beni mobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2021, assumendo la qualifica di consegnatario. Il conto riguardava esclusivamente beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente locale.

Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione soggettiva, ravvisando non un debito di custodia ma un mero debito di vigilanza. Il giudizio di conto è così pervenuto al collegio per la decisione sulla sussistenza dell’obbligo di resa.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha individuato nello art. 52 del codice in materia di protezione dei dati personali il fondamento dell’anonimizzazione, per poi affrontare il nodo centrale della resa del conto. Il passaggio decisivo è la distinzione tra le due posizioni del consegnatario di beni mobili all’interno degli enti locali.

Secondo la Sezione, l’elemento discriminante è rappresentato dalla gestione tipicamente di cassa o di magazzino, dotata di esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in tale ipotesi i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni in deposito.

Da questo presupposto deriva che l’obbligo di resa del conto, anche negli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia. Esso grava soltanto sul consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto alla resa, si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte assegnate all’ufficio. Il collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile consolidata sul punto, tra cui le sentenze della Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, della Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e della Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017.

Nel caso concreto la Corte ha rilevato la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Il conto si risolveva in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente. È stata quindi esclusa la sussistenza dell’obbligo di resa e dichiarata l’improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione e nulla per le spese.

La Procura regionale aveva depositato conclusioni chiedendo l’improcedibilità e la restituzione degli atti, richiesta alla quale il collegio ha aderito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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