Rinuncia agli atti prima della vocatio in ius estingue il processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 52 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio contabile, depositata prima che il ricorrente notifichi all’amministrazione il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, determina l’estinzione del processo con efficacia immediata. La vocatio in ius della controparte è onere essenziale posto dall’art. 155, comma 3, c.g.c. a tutela del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost. In difetto di evocazione in giudizio del resistente non esiste “controparte”, con la conseguenza che non opera l’art. 110, comma 3, c.g.c. e la rinuncia spiega piena efficacia. La declaratoria di estinzione è pregiudiziale rispetto a ogni altra questione e il giudice vi provvede sul mero riscontro di una rinuncia rituale ed efficace. La mancata instaurazione del rapporto processuale comporta il non luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La ricorrente, collaboratrice domestica, aveva ottenuto dall’I.N.P.S. la ricongiunzione nella ex gestione I.N.P.D.A.P. della contribuzione versata presso l’A.G.O. Ritenendo che alcuni periodi non fossero stati considerati e che per altro periodo fossero state accreditate tredici settimane in luogo delle quindici maturate, ha adito la Corte dei conti per la condanna dell’ente previdenziale all’accredito della contribuzione mancante.

Prima di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza all’amministrazione, la difesa della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo in aula.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda gli effetti della rinuncia depositata prima della vocatio in ius della controparte. Il Collegio richiama l’art. 155, comma 3, c.g.c., che pone a carico del ricorrente la notificazione all’amministrazione del decreto di fissazione di udienza unitamente al ricorso, e il successivo comma 5-bis, che impone il deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza.

Tale onere è qualificato come essenziale ai fini del rispetto dell’art. 111, comma 2, Cost., secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti. La Corte richiama la propria precedente pronuncia Sez. Liguria n. 12/2020 e le Sezioni Riunite n. 6/2001/QM, secondo cui l’inesistenza del contraddittorio preclude l’instaurazione del rapporto giuridico processuale e il compimento dei relativi atti.

Nel caso concreto la ricorrente ha rinunciato agli atti ancor prima di provvedere alla evocazione in giudizio dell’Istituto, senza la quale il ricorso sarebbe comunque improcedibile. Il Collegio esamina quindi preliminarmente la dichiarazione di rinuncia, richiamando Cass. civ. n. 3044/1982, secondo cui l’estinzione del processo per rinuncia agli atti ha carattere pregiudiziale rispetto a ogni altra questione: il giudice deve dichiararla sul mero riscontro di una rinuncia rituale ed efficace, a prescindere da ogni ulteriore indagine su circostanze che potrebbero condurre a una diversa conclusione anticipata del procedimento, come affermato da Sez. Liguria n. 964/2005.

Poiché le parti resistenti non sono state evocate in giudizio, non trova applicazione l’art. 110, comma 3, c.g.c.: nella causa non vi è alcuna “controparte” della ricorrente e la rinuncia dispiega quindi immediata efficacia. La mancata instaurazione del rapporto processuale determina il non luogo a provvedere sulle spese. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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