Inammissibile parere su partecipazione in house priva dei requisiti TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 4 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere con cui un ente locale domanda alla Sezione regionale di controllo se possa mantenere una partecipazione societaria, pur ricorrendo un fattore di criticità previsto dal TUSP e in presenza di un piano industriale già approvato, è oggettivamente inammissibile. Il quesito è privo dei requisiti di generalità e astrattezza, poiché sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale e a scelte discrezionali di stretta competenza dell’amministrazione. La funzione consultiva non può inoltre interferire con la funzione di controllo che il TUSP intestа alla stessa Sezione sulla revisione periodica delle partecipazioni.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune toscano ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. L’ente è socio unico di una società in house e intende mantenere la partecipazione, benché la società abbia conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio inferiore alla soglia di un milione di euro, con conseguente emersione del fattore di criticità di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), TUSP.
Il comune ha approvato con deliberazione di Giunta un piano industriale per il triennio 2025/2027, nel quale la società prevede di raggiungere il requisito dimensionale entro il 2026, e ha chiesto alla Sezione se, a quelle condizioni, la partecipazione possa essere mantenuta nell’ambito dei provvedimenti di razionalizzazione. L’ente ha inoltre subordinato eventuali nuovi affidamenti alla partecipata all’esito positivo del parere.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare le condizioni di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo la richiesta è ammissibile, provenendo dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente e transitando per il Consiglio delle Autonomie Locali. Sotto il secondo profilo, invece, la Sezione richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite, che ne estende l’ambito ai relativi equilibri e all’interpretazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
Il perimetro resta però circoscritto: la funzione consultiva non può dilatarsi fino a rendere la Sezione un organo di consulenza generale dell’amministrazione, né può investire ogni attività con effetti finanziari. La richiesta deve inoltre attenere a una disposizione di significato controverso e non tradursi nella verifica di conformità di provvedimenti in corso di adozione o già adottati.
Nel caso concreto il quesito, secondo la Sezione, difetta di generalità e astrattezza: è connesso all’adozione di specifici atti di programmazione e gestione relativi al mantenimento della partecipazione, da assumere nel piano di razionalizzazione conseguente alla ricognizione annuale. L’ente ha già approvato il piano industriale, dal quale emerge il proprio intendimento; esprimere un parere implicherebbe un giudizio su valutazioni già compiute, trasformando la funzione consultiva in una sorta di controllo di legittimità e congruità.
La Sezione ravvisa un secondo profilo di inammissibilità nell’interferenza con la funzione di controllo che l’art. 20, commi 3 e 4, TUSP le attribuisce, in forza della trasmissione delle risultanze della revisione periodica alle competenti Sezioni di controllo. Ogni valutazione sull’adeguatezza della motivazione dell’ente potrà essere svolta solo in via successiva, una volta assunte le determinazioni discrezionali. Il parere è pertanto dichiarato oggettivamente inammissibile.
Nota della Redazione
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