Indebito pensionistico per superamento limiti reddituali: il recupero è tardivo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 53 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità soggetta ai limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario, l’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e di effettuare il recupero di quanto pagato in eccedenza entro l’anno successivo. Il termine ha natura perentoria: la verifica va svolta nell’anno civile in cui l’Istituto ha avuto conoscibilità dei redditi e il recupero, a pena di decadenza, entro l’anno civile seguente. I redditi da pensione sono conoscibili dal Casellario centrale dei pensionati sin dalla data del provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che il recupero deve intervenire entro l’anno successivo a tale liquidazione. Ove l’azione restitutoria sia avviata oltre tali termini, l’indebito diviene irripetibile.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalle richieste con cui l’INPS ha contestato a una pensionista di reversibilità il recupero di somme erogate negli anni dal 2014 al 2018, per asserito superamento dei limiti reddituali di cui all’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995. Le note di recupero, cinque in totale, sono state notificate tra il gennaio 2017 e il dicembre 2020.

La pensionista ha contestato la tardività delle richieste, eccependo di aver regolarmente dichiarato i propri redditi e invocando la propria buona fede. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, dichiarando irripetibile l’indebito e ordinando la restituzione di quanto trattenuto. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che i termini di recupero dovessero decorrere dal momento di completa elaborazione dei dati reddituali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Sezione II centrale d’appello respinge il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado. Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, secondo cui l’Istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.

La Corte valorizza la sentenza delle Sezioni riunite n. 4/2008/QM, che ha rimarcato la rilevanza degli obblighi dichiarativi posti a carico dei beneficiari della pensione di reversibilità. Da tali obblighi deriva che il concetto di dato già in possesso della pubblica amministrazione va integrato con la necessità di una collaborazione attiva del percettore, la cui omissione esclude ogni legittimo affidamento. Nel caso concreto, tuttavia, la pensionista ha assolto regolarmente all’onere dichiarativo.

Il Collegio richiama poi il sistema dello scambio telematico dei dati reddituali disciplinato dall’art. 15 d.l. n. 78/2009 e dall’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207/2008, nonché la circolare INPS n. 195/2015: l’onere di dichiarazione all’Istituto si assolve attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all’Amministrazione finanziaria. La sentenza della Corte costituzionale n. 166/1996 ha individuato nel termine dell’art. 13 un criterio di orientamento dei controlli.

Il passaggio decisivo attiene alla scansione temporale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19561/2024 e Cass. n. 29688/2024), la Corte afferma che la verifica deve avvenire nell’anno civile di conoscibilità dei redditi e il recupero, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo. Quanto ai redditi da pensione, rilevabili dal Casellario centrale dei pensionati, il giorno di conoscenza coincide con la data del provvedimento di liquidazione.

Applicando tali principi, tutte le note di recupero risultano tardive rispetto a entrambi i termini individuati. Ha rilievo assorbente il superamento del termine dell’art. 13, comma 2, con conseguente conferma dell’irripetibilità dell’indebito. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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