Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 67 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., deve essere definito con sentenza monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a decidere l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 c.g.c.. Il provvedimento che dichiara motivatamente l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere deve assumere la forma della sentenza, anche in ragione dell’art. 38, comma 2, c.g.c., che ne individua la forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Quando il conto risulti depositato nel termine perentorio assegnato, il giudice dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
Con ricorso depositato il 29 aprile 2025, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto di un agente contabile di un comune, per il periodo compreso tra il 23 maggio 2010 e il 10 maggio 2015. Il giudizio si iscriveva al n. 960 del registro di segreteria.
Con proprio decreto n. 7/2025 il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’ente, e a quest’ultimo ulteriori 30 giorni per il deposito presso la Sezione giurisdizionale. Il comune provvedeva al deposito entro il termine assegnato. Con decreto del 7 novembre 2025 veniva fissata l’udienza per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero, con riserva di ogni valutazione sulla regolarità dei conti.
Il giudice affronta anzitutto una questione di forma. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza parimenti monocratica. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c..
Il giudice esamina poi la scelta tra decreto e sentenza. Il decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto deve pertanto assumere la forma della sentenza, che costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c..
A sostegno, il giudice richiama in senso conforme i precedenti delle sezioni giurisdizionali: Lombardia n. 227/2023 e Puglia n. 389/2023; nonché Lombardia n. 36/2024, Basilicata n. 14/2024, Liguria n. 63/2024, Veneto n. 101/2024 e i propri precedenti n. 34/2024 e n. 29/2025.
Nel merito, risultando i conti depositati nel rispetto dei termini assegnati e fissata l’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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