Conto di gestione titoli azionari: errore scusabile dell’agente e discarico con irregolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 62 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile che abbia redatto il rendiconto delle partecipazioni azionarie secondo il metodo del valore nominale non risponde dell’irregolarità quando questa sia riconducibile a un errore scusabile, determinato dall’affidamento sulla prassi vigente al momento della compilazione. Il criterio del metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ. e al punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 si è imposto solo a partire dal 2022, con le prime pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali, e dal settembre 2023 con l’integrazione della circolare della Sezione. Ne consegue che il conto deve essere dichiarato irregolare, ma se ne dispone il discarico. L’assoluta novità della questione e l’erroneità scusabile integrano le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto di gestione di titoli azionari reso da un agente contabile di un comune, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Il magistrato relatore, con la relazione n. 403 del 2024, aveva concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, rilevando che il consegnatario, all’epoca sindaco dell’ente, aveva indicato il valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale anziché quello del patrimonio netto.
Il Presidente della Sezione ha fissato l’udienza di discussione con decreto del 15.1.2025. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di irregolarità e per un’istruttoria di ricompilazione, in subordine per l’improcedibilità. L’ente e l’agente contabile hanno chiesto il discarico, quest’ultimo invocando l’overruling e segnalando che la partecipazione era stata esposta con il metodo del patrimonio netto nel rendiconto comunale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione esamina la legittimità dell’intervento del comune. L’art. 85 c.g.c. ammette l’intervento in causa solo ad adiuvandum, per chi intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero in presenza di un interesse qualificato. Il limite, dettato per il giudizio di responsabilità, si applica anche al giudizio di conto, ove pure sussiste una contrapposizione tra attore pubblico e agente contabile.
Nel merito, il giudizio trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016): il primo regola il deposito della relazione con proposta di discarico in caso di conto regolare e in pareggio; il secondo impone la fissazione dell’udienza quando il relatore abbia rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità.
La Sezione ritiene che l’agente sia incorso in errore nella compilazione, poiché il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 impone di valutare le partecipazioni in imprese controllate e partecipate con il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ. Tale criterio, del resto, era stato già utilizzato dall’ente nella redazione del rendiconto. La Sezione richiama sul punto l’ordinanza n. 22 del 2022 della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, secondo cui il valore nominale non coglie le variazioni, in aumento o in diminuzione, del valore della partecipazione.
La difesa ha opposto che fino al settembre 2023, con la modifica della circolare della Sezione, la prassi applicata dalle amministrazioni regionali era quella del valore nominale. La Sezione riconosce che il conto è antecedente al formante giurisprudenziale iniziato nel 2022 e che le amministrazioni avevano riposto affidamento sulla prassi precedente. Richiama l’orientamento della Cassazione sul prospective overruling (Cass. Sez. lav. n. 552 del 2021) e sul mutamento interpretativo imprevedibile (Cass. Sez. Un. n. 15144 del 2011).
Da ciò deriva la conclusione: sebbene irregolare, l’operato dell’agente è connotato da errore scusabile, perché solo dal 2022 e dal settembre 2023 si è avuta la giuridica certezza del criterio applicabile. Il conto è dunque dichiarato irregolare, ma se ne dispone il discarico. Quanto alle spese, l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77 del 2018, consente la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni: l’assoluta novità della questione e l’erroneità scusabile le concretano.
Nota della Redazione
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