Revocatoria contabile esperibile anche dopo la sentenza di condanna (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 136 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Procuratore regionale della Corte dei conti è legittimato a esercitare l’azione revocatoria a tutela dei crediti erariali anche dopo il deposito della sentenza che definisce il giudizio di responsabilità, in forza dell’art. 73 del d.lgs. n. 174/2016. Il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riscontrato con riferimento al momento in cui il credito insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale; per il credito risarcitorio da illecito rileva la data dell’illecito. Ai fini dell’eventus damni è sufficiente che l’atto renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito, con onere del debitore di provare la capienza del patrimonio residuo. La scientia damni e il consilium fraudis si desumono, tra l’altro, dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiari.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il disponente e i quattro beneficiari di un atto pubblico con cui, in data 04.01.2023, è stata ceduta la proprietà di metà di un immobile, con riserva del diritto di abitazione, in favore dei figli. L’atto è posteriore alla sentenza con cui la Sezione giurisdizionale aveva condannato il disponente al risarcimento del danno, poi ridotto in appello a euro 227.700,00.

La Procura ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore erariale, invocando l’actio pauliana. I convenuti si sono costituiti eccependo l’insussistenza dei presupposti e qualificando l’operazione come datio in solutum di un debito pregresso verso i figli, per l’apporto di liquidità destinato alle cure mediche della coniuge del disponente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la legittimazione del Procuratore regionale all’esercizio dell’azione revocatoria, prevista dall’art. 1, comma 174, della legge n. 266/2005 e oggi dall’art. 73 del d.lgs. n. 174/2016. Tale legittimazione sussiste anche successivamente al deposito della sentenza di condanna, come già chiarito dalla giurisprudenza contabile e di legittimità.

Nel merito, la Corte ritiene sussistenti tutti i presupposti dell’art. 2901 c.c. Quanto al credito, esso è consacrato nella sentenza d’appello, immediatamente esecutiva. Il Collegio precisa che il credito erariale è già attuale, essendo insorto al momento dell’illecito e non al momento del suo accertamento: nella specie la pretesa creditoria si era già concretizzata anteriormente all’atto dispositivo, con la notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione e con la celebrazione dell’udienza di discussione.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l’azione revocatoria, è sufficiente una ragione di credito eventuale e il requisito dell’anteriorità va riferito al momento di insorgenza del credito, non al suo accertamento giudiziale; per il credito da illecito rileva la data dell’illecito. Richiama inoltre la giurisprudenza contabile che conferma tale orientamento.

Sul piano oggettivo, il pregiudizio patrimoniale è provato: l’alienazione di metà dell’immobile compromette la garanzia del credito erariale, senza che rilevi la dedotta sproporzione tra credito e corrispettivo. Il rapporto di intraneità tra le parti esclude una reale negoziazione di mercato e il corrispettivo dichiarato appare oggettivamente sottostimato. Sul piano soggettivo, la scientia damni e il consilium fraudis si desumono dalla posteriorità dell’atto rispetto all’insorgenza del credito e dalla relazione di parentela tra disponente e beneficiari.

La Corte rigetta la tesi della datio in solutum, non essendovi prova del rapporto di debito pregresso, neppure nell’atto dispositivo. L’azione è pertanto accolta integralmente, con dichiarazione di inefficacia dell’atto nei confronti del creditore erariale e condanna dei soccombenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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