Conto giudiziale delle partecipazioni societarie: irregolare senza relazione sulla gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 74 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie non si esaurisce nella mera detenzione dei titoli, ma impone all’agente contabile un’attività di gestione. Il conto deve pertanto riportare tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione e indicare le modalità di applicazione delle direttive impartite ai rappresentanti dell’Ente. I valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni vanno determinati, per le società controllate o partecipate, secondo il criterio del patrimonio netto, mentre per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli di valore. Il conto che ometta tali adempimenti è irregolare, senza addebito, quando non emerga un danno erariale.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2023, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., dubitando della regolarità del rendiconto sotto tre profili. Rilevava l’omessa stesura di una dettagliata relazione sulla gestione, l’esposizione del valore delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni contenuto nel conto e quello della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19 dicembre 2024.
Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità, chiedeva dichiararsi improcedibile il conto in via preliminare e, nel merito, irregolare. L’Ente eccepiva di avere trasfuso i dati nelle relazioni di bilancio e del revisore, di avere applicato il minore tra valore nominale e patrimonio netto in coerenza col principio di prudenza e di avere esposto le sole azioni per l’intitolazione del modello 22 del d.P.R. n. 194 del 1996.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione dell’agente contabile. Il consegnatario di azioni non è un mero detentore materiale, ma svolge un’attività di gestione: rappresenta l’Ente nelle assemblee societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, disponendo dei titoli in via giuridica e non materiale.
Da tale premessa deriva il contenuto necessario del rendiconto. Il conto deve descrivere i titoli, la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, le ragioni delle variazioni e le modalità di esercizio della gestione, con l’indicazione delle direttive impartite ai delegati e delle modalità di applicazione delle stesse. Non è sufficiente, quindi, la sola rappresentazione contabile del valore dei titoli.
La Corte affronta poi il criterio di valutazione. Per le società controllate o partecipate, i valori vanno determinati secondo il metodo del patrimonio netto, idoneo a offrire un’esposizione contabile veritiera e trasparente della situazione finanziaria delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’Ente. Il ricorso al valore nominale non soddisfa tale esigenza. Solo per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è ammesso indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore ritenute durevoli.
Quanto all’elenco delle partecipazioni, il Collegio ritiene irrilevante l’intitolazione del modello 22 del d.P.R. n. 194 del 1996, che menziona il consegnatario di azioni: il conto deve comunque riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune. L’indicazione ridotta alle sole azioni non assolve l’obbligo di rendicontazione.
In applicazione di tali principi, il conto è dichiarato irregolare, senza addebito, in assenza di un danno erariale accertato. Nulla è disposto per le spese.
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Nota della Redazione
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