Permesso per attesa occupazione escluso se mancano i requisiti dell’emersione (TAR Lombardia n. 944 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel contesto della procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 d.l. 34/2020, presuppone che l’istanza di emersione fosse astrattamente accoglibile, per la sussistenza ab origine di tutti i requisiti previsti dalla legge. La specifica previsione che consentiva di rilasciare tale permesso nel caso di rigetto della domanda per causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro, contenuta nell’art. 5, comma 11 bis, d.lgs. 109/2012, non è stata riproposta nella disciplina dell’emersione del 2020, né può essere reintrodotta in via interpretativa. Ne consegue che, ove la procedura di emersione non sia andata a buon fine per difetto dei requisiti normativamente prescritti, il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato. La circostanza che il diniego impugnato sia sorretto da una motivazione erronea non ne determina l’annullamento, se il contenuto dispositivo risulta corretto.

Il Fatto

Nel luglio 2020 un datore di lavoro presentava istanza di emersione del lavoro irregolare, a favore di un cittadino extracomunitario, indicando l’applicazione del contratto di categoria per collaboratori familiari, con orario settimanale di 25 ore. La Prefettura emetteva preavviso di rigetto, sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, perché il livello contrattuale indicato, in caso di convivenza, non prevede il part time.

Le parti trasmettevano poi documentazione e denuncia di rapporto di lavoro, con variazione dell’orario da 24 a 40 ore. La Prefettura rigettava comunque l’istanza, sulla scorta di un nuovo parere negativo, perché le ore avrebbero dovuto essere 54 e non 40. Il provvedimento era notificato al datore di lavoro ma non al lavoratore. Nel gennaio 2023 il ricorrente chiedeva il permesso di soggiorno per attesa occupazione, che la Prefettura negava sul rilievo che il rigetto era già intervenuto nel dicembre 2021. Il ricorrente impugnava tale diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevandola manifestamente infondata: oggetto dell’impugnazione non è il diniego di emersione del novembre 2021, ma il diverso provvedimento di diniego del permesso per attesa occupazione del gennaio 2023, notificato nel marzo successivo, entro il termine di sessanta giorni.

Nel merito, il ricorrente invoca l’art. 5, comma 11 bis, d.lgs. 109/2012, come modificato dall’art. 9, comma 10, d.l. 76/2013. La disposizione non è però applicabile, perché riferita a una precedente sanatoria: la previsione ivi contenuta, che consentiva il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto della domanda per causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non è stata riproposta nel d.l. 34/2020.

La Corte richiama la Corte cost. n. 209 del 2023, che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al mancato inserimento di una analoga previsione nella disciplina dell’emersione del 2020. La stessa pronuncia ha chiarito che il rilascio del permesso per attesa occupazione è escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per la regolarizzazione, e in particolare di quelli reddituali, presupponendo l’accertamento della sussistenza ab origine dei requisiti di emersione.

Nel solco di tale indirizzo si collocano i precedenti del Cons. Stato, sez. III, e della stessa Sezione, che hanno costantemente affermato il medesimo principio. Nel caso concreto la procedura di emersione non è approdata a esito positivo proprio per la mancanza dei requisiti necessari, con la conseguenza che non poteva essere rilasciato neppure il permesso per attesa occupazione.

Il Collegio rileva infine che la motivazione del provvedimento impugnato è errata, perché assume che l’istanza di permesso per attesa occupazione fosse già stata respinta nel 2021, mentre con quel provvedimento era stata respinta la sola istanza di emersione. Il contenuto dispositivo è però corretto, per le ragioni esposte. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione dell’erronea motivazione e della limitata attività difensiva dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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