Autotutela edilizia: la falsità dichiarativa non è predicabile per interpretazioni opinabili (TAR Sardegna n. 831 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsità dichiarativa rilevante ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 è predicabile solo rispetto a un dato di realtà fattuale, per il quale possa porsi l’alternativa logica vero/falso, e non già rispetto all’interpretazione opinabile di norme giuridiche o alla sussunzione in esse di opere realizzate. L’asserita violazione delle distanze legali tra costruzioni, ove contestata nella modalità dell’intervento edilizio, deve essere fatta valere nel termine decorrente dal completamento dei lavori o dal loro grado di sviluppo, non potendo essere recuperata tramite l’istanza di autotutela una volta decorsi i termini di cui all’art. 19, commi 3 e 6 bis, e all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Gli atti di riscontro formale sulla documentazione presentata dal privato, con riserva dell’Amministrazione di esercitare il potere interdittivo o sanzionatorio all’esito delle verifiche post operam, sono privi di autonoma lesività e non sono autonomamente impugnabili.
Il Fatto
Alcuni proprietari di unità immobiliari confinanti con un’attività di ristorazione impugnavano le note con cui il Comune aveva rigettato i loro esposti, omettendo di esercitare i poteri interdittivi e di autotutela nei confronti della DUA presentata per la realizzazione del locale commerciale. I ricorrenti deducevano la falsità delle dichiarazioni rese dal progettista in ordine all’esenzione dall’obbligo di documentazione di impatto acustico e alla conformità del progetto alle norme sulle distanze. Con successivi motivi aggiunti censuravano gli atti comunali che avevano riscontrato formalmente il piano di bonifica acustica e rilasciato una comunicazione di esito verifiche favorevole con prescrizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dalla controinteressata, rilevando che l’attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso non incide sull’interesse dei ricorrenti a vedere caducato il titolo abilitativo edilizio. Ha invece accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale, osservando che la contestazione riguardava profili di legittimità del titolo edilizio per i quali, alla data dell’istanza e della notifica del ricorso, erano già decorsi sia il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, commi 3 e 6 bis, della legge n. 241/1990, sia quello annuale di cui all’art. 21 nonies della medesima legge, essendo la DUA del 3 ottobre 2023.
Quanto alla dedotta falsità dichiarativa, il Tribunale ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020, secondo cui essa è predicabile solo rispetto a un dato di realtà, e ha ritenuto insussistente un contrasto tra la dichiarazione di esenzione e il contenuto della relazione previsionale di impatto acustico. Il superamento dei limiti risultava infatti ricondotto alla sola prossimità con il viale, caratterizzato da un rumore residuo già eccedente la classificazione acustica, e non all’attività in sé considerata.
Parimenti non configurabile come falsa è stata ritenuta la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa sulle distanze, involgendo una qualificazione giuridica opinabile delle opere realizzate e non un dato fattuale. Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle controversie edilizie, il termine per impugnare decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta l’an dell’edificazione e dal completamento quando si contesta il quomodo, con la conseguente tardività del ricorso notificato oltre tre mesi dopo la conclusione delle opere.
I tre ricorsi per motivi aggiunti sono stati infine dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale, essendo gli atti impugnati meri riscontri formali privi di autonoma lesività, adottati con riserva di esercitare il potere interdittivo all’esito delle verifiche post operam non ancora compiute a causa della sospensiva cautelare. Le istanze istruttorie sono state disattese perché preordinate ad accertamenti che presuppongono il rinnovato esercizio del potere amministrativo.
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Nota della Redazione
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