Piano attuativo produttivo e logistico legittimo, VAS esclusa (TAR Lombardia n. 772 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo che dia attuazione a una destinazione produttiva già introdotta da una precedente variante al PGT è impugnabile solo nei limiti dell’atto applicativo, restando tardiva ogni censura volta a ripristinare la destinazione originaria dell’area. La destinazione logistica per deposito e magazzino, espressamente prevista dal PGT come categoria complementare, costituisce scelta pianificatoria discrezionale sindacabile nei soli limiti dell’eccesso di potere. La verifica di assoggettabilità a VAS di un piano attuativo conforme al PGT può limitarsi agli effetti non precedentemente considerati. La zonizzazione acustica oggetto di aggiornamento limitato a piccole aree non richiede la VAS.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista e alcuni proprietari di immobili limitrofi impugnano la delibera di Giunta comunale con cui è stato approvato in via definitiva un piano attuativo a destinazione produttiva, insieme agli atti presupposti e al provvedimento di esclusione dalla VAS. Con motivi aggiunti contestano anche l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica.

I ricorrenti deducono il contrasto tra la destinazione produttiva-logistica e la disciplina regionale, il difetto degli elaborati progettuali, i vizi della verifica di esclusione dalla VAS e l’illegittimità del piano acustico per mancato esperimento della VAS. Il Comune, la Provincia e la società controinteressata resistono, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge preliminarmente l’eccezione di difetto di interesse. La legittimazione dell’associazione discende dagli scopi statutari e dal requisito della vicinitas; l’interesse ad agire presuppone l’allegazione di un pregiudizio concreto, che la Corte ritiene configurabile nell’impatto ambientale temuto. Analogamente è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, sussistendo identità delle situazioni sostanziali e assenza di conflitto di interessi.

Sul primo motivo, relativo all’utilizzo logistico del comparto, la censura è inammissibile perché la destinazione produttiva è in vigore dal 15 aprile 2021 per effetto della variante urbanistica. Le norme di zonizzazione, recando in sé le destinazioni ammissibili, esplicano effetto conformativo immediato e vanno impugnate nel termine decadenziale. Nel merito, l’art. 51 della L.R. 12/2005 liberalizza le destinazioni tramite il rinvio all’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, ma esclude da tale meccanismo le attività di logistica, ammissibili solo con previsione del PGT. Poiché l’art. 40.1.2 delle NTA individua la logistica come destinazione complementare, la scelta è discrezionale e non irragionevole.

Il secondo motivo è infondato: gli elaborati indicano espressamente i parametri richiesti e rispettano l’art. 20.2 delle NTA, mentre gli elementi di dettaglio esecutivo sono demandati ai titoli edilizi. Il vizio futuro e ipotetico non è censurabile in questa sede.

Sul terzo motivo, la verifica di esclusione dalla VAS non è affetta da deficit istruttorio. La relazione provinciale attesta la completezza dello studio, la verifica di coerenza con la scheda d’ambito e l’adeguatezza delle misure di mitigazione e compensazione. Il giudizio di discrezionalità tecnica è sindacabile solo per errore di fatto o evidente illogicità.

Infine, la doglianza sui motivi aggiunti non è condivisibile: l’aggiornamento del piano acustico ha interessato poche aree e non integra i presupposti che impongono la VAS, trattandosi di ipotesi de minimis non intercettata dalla disciplina sui piani e programmi. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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