Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito (TAR Lombardia n. 1058 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo, assegnando un termine per l’adempimento. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione resistente, dovendosi verificare l’esatta misura e decorrenza del capitale e degli interessi secondo il titolo e la legge. La somma richiesta a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va rigettata se manifestamente iniqua e sproporzionata. Decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta già nominato assume le funzioni su istanza del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente la somma di euro 500,00 all’anno a titolo di beneficio economico “Carta docenti”, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23.

Il titolo è stato notificato in data 14.4.2024 e l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la fissazione della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Ente debitore non ha adeguatamente contrastato la domanda.

Il Tribunale ha però precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È risultato decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso è stato accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento. Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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