Giudizio di ottemperanza e astreinte: crisi di finanza pubblica esclude condanna (TAR Campania n. 1371 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inadempienza della pubblica amministrazione al giudicato, il giudice amministrativo può negare la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. quando ricorrano le altre ragioni ostative ivi previste. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono integrare tali ragioni, giustificando il diniego dell’astreinte. Il potere discrezionale del giudice investe sia lo scrutinio delle esimenti sia la determinazione dell’importo della sanzione. Resta fermo l’obbligo di esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione scolastica alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma lorda, oltre accessori, a titolo di crediti retributivi.
Ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata esecuzione. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza dedurre alcunché.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita; è decorso il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione mediante l’effettivo pagamento, senza alcuna contraria contestazione da parte dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto e all’amministrazione è ordinato di provvedere alla corresponsione delle somme entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza valutare se le circostanze addotte dal debitore pubblico neghino la sanzione o ne mitighino l’importo.
Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte, con richiamo a precedenti del TAR Lazio e del TAR Campania. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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