Accesso agli atti e decorrenza del termine per ricorso nelle gare pubbliche (TAR Lombardia n. 766 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La messa a disposizione dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti presupposti all’aggiudicazione, effettuata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale contestualmente alla comunicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023, segna il dies a quo del termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a. La tempestiva proposizione dell’istanza di accesso agli atti non dilata quel termine quando i vizi dedotti erano già pienamente percepibili dalla documentazione reperibile al link indicato nella comunicazione di aggiudicazione. La dilazione opera, secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, solo se i motivi conseguono alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia. Il requisito di qualificazione speciale previsto dalla lex specialis è integrato dagli attestati di frequenza e superamento del corso richiesto, ove la stessa lettera di invito richiami il “corso” e non una “certificazione”.

Il Fatto

Un Comune ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro relativo alla manutenzione del verde pubblico, previa indagine di mercato. All’esito della selezione sono pervenute due sole manifestazioni di interesse e, nella successiva fase, due offerte.

Con determinazione di aggiudicazione la procedura è stata assegnata alla controinteressata. Il giorno precedente alla comunicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023, la ricorrente ha chiesto l’ostensione della documentazione amministrativa e delle offerte dell’aggiudicataria. L’amministrazione ha trasmesso l’offerta tecnica solo parzialmente, con oscuramenti opposti dalla controinteressata. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e il diniego opposto all’accesso integrale, proponendo poi motivi aggiunti e rinunciando alla domanda ostensiva, dichiarata improcedibile con separata ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo. L’art. 120, comma 2, c.p.a., come modificato dal D.Lgs. 36/2023, fissa il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 o dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del codice. Tale disposizione impone alla stazione appaltante di rendere disponibili ai primi cinque classificati i verbali di gara, gli atti presupposti e le offerte degli altri concorrenti.

Poiché la comunicazione di aggiudicazione aveva messo a disposizione anche il verbale unico di gara, ed è proprio su quest’ultimo che si appunta la censura sulla pesatura dei punteggi, quella data costituisce il dies a quo del termine, scaduto inutilmente prima della notifica del ricorso. Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020: la dilazione temporale per effetto dell’istanza di accesso opera solo se i motivi conseguono alla conoscenza di documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni sull’anomalia. Non è ricorso “al buio” quello che, pur suscettibile di proposizione sulla base di una conoscenza adeguata, sia poi integrato solo per fini specificativi. Il ricorso introduttivo è pertanto irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

Passando ai motivi aggiunti, ritenuti tempestivi, il Tribunale esamina la censura escludente: l’aggiudicataria sarebbe priva del requisito di qualificazione relativo al corso sulla sicurezza dei parchi gioco secondo la normativa europea EN 1176:2017. Il Collegio rileva che la lettera di invito e il capitolato richiamano espressamente il termine “corso” e non una “certificazione”. Gli attestati di frequenza e di superamento dell’esame finale rilasciati all’amministratore della società, muniti di data anteriore alla gara, integrano dunque il requisito e rendono irrilevante la cessazione del rapporto con il dipendente titolare della certificazione.

Quanto alle FAQ comunali, il Tribunale ribadisce che esse possono solo chiarire la lex specialis, non modificarne o integrarne il contenuto. Nel merito del vizio motivazionale, la sussistenza di un documento sottoscritto digitalmente dai commissari, recante l’indicazione analitica dei punteggi per ciascun criterio e sub criterio, conferma l’adeguatezza della motivazione: il voto numerico è sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale quando la griglia di criteri sia puntuale e dettagliata. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *