La promessa di donazione è nulla e non prova la disponibilità dell’area nel permesso di costruire in deroga (TAR Puglia n. 376 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promessa di donazione, o il preliminare di donazione, è radicalmente nullo perché incompatibile con lo spirito di liberalità, elemento essenziale del contratto di donazione. Tale impegno preliminare non è idoneo a dimostrare la disponibilità dell’area ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga. La mancanza di tale prova costituisce ragione ostativa che, di per sé, giustifica il diniego, con conseguente assorbimento delle censure avverso gli altri motivi posti a fondamento dell’atto plurimotivato.
Il Fatto
La Fondazione Rehab impugnava la deliberazione comunale che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di permesso di costruire in deroga per un centro polivalente. Il TAR accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento e ordinando la riedizione del potere. In sede di ottemperanza, il Comune emanava un nuovo diniego, fondato su tre distinti assunti: la mancata dimostrazione della disponibilità dell’area, la violazione dei limiti di densità edilizia e l’incompatibilità paesaggistica dell’intervento. La Fondazione proponeva quindi ricorso per l’accertamento della nullità per elusione del giudicato e, in via subordinata, per l’annullamento del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con la sentenza n. 719/2025, aveva già rigettato la domanda principale di ottemperanza, convertendo il rito per la trattazione della domanda di annullamento. In questa sede, il TAR esamina i motivi di impugnazione avverso il nuovo diniego, soffermandosi in particolare sulla prima ragione ostativa: la mancanza di prova della disponibilità dei suoli.
La ricorrente sosteneva di aver compiutamente dimostrato tale legittimazione tramite una dichiarazione con cui la proprietaria dei suoli aveva manifestato l’intenzione di donare l’area. Secondo la Fondazione, tale volontà sarebbe stata idonea a offrire garanzie sulla effettiva disponibilità del bene.
Il TAR, tuttavia, qualifica la dichiarazione come un impegno preliminare alla futura donazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio afferma che la promessa di donazione è nulla, poiché l’obbligo di contrarre contrasterebbe con la natura spontanea e libera della liberalità, che deve manifestarsi istantaneamente nell’atto definitivo. Ne consegue che tale impegno è improduttivo di effetti e non può valere a dimostrare la disponibilità dell’area.
Accertata la fondatezza dell’assunto motivazionale del diniego, il TAR dichiara l’assorbimento delle restanti censure, richiamando il principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione a sorreggerlo. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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