Ordinanza di demolizione plurimotivata e principio di resistenza (TAR Sicilia n. 1891 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni autonome e logicamente indipendenti, la validità di una sola di esse è sufficiente, di per sé, a sorreggerne il contenuto, in applicazione del principio di resistenza. Ne consegue che il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, che non abbia specificamente contestato una delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, è inammissibile per difetto di interesse, non potendo la caducazione delle altre motivazioni condurre all’annullamento dell’atto. La circostanza che le opere insistano su area ricadente in fascia di rispetto stradale e autostradale, sottoposta a vincolo di inedificabilità, costituisce motivazione autonoma idonea a sostenere l’ordine di restituzione in pristino.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Roccalumera n. 7 del 12 dicembre 2024, con cui è stata ordinata la demolizione di una tettoia aperta e la rimozione di box collocati in assenza di titolo abilitativo, nonché il ripristino della destinazione d’uso del terreno. Il provvedimento richiama l’art. 31, comma secondo, del d.P.R. n. 380/2001 e qualifica gli interventi come nuova costruzione ex art. 3, lett. e), capoverso e.5), d.P.R. n. 380/2001.
I ricorrenti hanno dedotto che la tettoia aperta integrerebbe una ristrutturazione edilizia non creante volumetria, soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, e che i box, di natura pertinenziale, sarebbero assoggettabili alla sola sanzione pecuniaria dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio una questione di inammissibilità del ricorso, dando avviso ai ricorrenti e concedendo termine per memorie sulla rilevanza dell’art. 40 delle norme tecniche di attuazione richiamato nelle premesse del provvedimento.
Dalle premesse dell’ordinanza emerge che la particella ricade in fascia di rispetto stradale nel vigente Piano Regolatore Generale. Il provvedimento ha quindi motivato l’ordine di demolizione anche in ragione della ricaduta delle opere in area sottoposta a vincolo di inedificabilità.
Tale ragione, osserva il Tribunale, non è stata espressamente contestata in giudizio dai ricorrenti. Il provvedimento risulta pertanto (pluri)motivato, e la censura relativa alla qualificazione degli interventi non incide sulla motivazione fondata sul vincolo di rispetto stradale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata sul principio di resistenza: la validità di una sola delle argomentazioni autonomamente poste alla base dell’atto è sufficiente a sorreggerne il contenuto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1036 del 2023; n. 12 del 2014). In senso conforme, per fattispecie analoga di ordinanza demolitoria plurimotivata, richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 7822 del 2023.
Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata partecipazione dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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