Improcedibile il ricorso avverso l’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 558 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per incompetenza territoriale, la riapertura del procedimento disposta in esecuzione di ordinanza cautelare e l’emanazione di un nuovo provvedimento, non impugnato nel termine, determinano la sopravvenuta carenza di interesse e rendono il ricorso improcedibile. Il giudice amministrativo, in presenza di un provvedimento sopravvenuto che ridefinisce l’assetto degli interessi, non può pronunciarsi nel merito quando la parte non lo abbia tempestivamente impugnato. La declaratoria di improcedibilità consegue alla rinuncia all’istanza cautelare e all’inerzia processuale protratta per oltre un anno. Le spese possono essere compensate in ragione dell’esito complessivo del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero, ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Il nulla osta era stato rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Napoli, ma il datore di lavoro non si era presentato all’aeroporto per ricevere il lavoratore e condurlo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il rapporto di lavoro non si è quindi instaurato per fatto riferibile al datore di lavoro.

Con provvedimento del 19.06.2024 la Questura di Bergamo ha archiviato l’istanza per incompetenza territoriale, ritenendo competente l’ufficio che aveva rilasciato il nulla osta. Lo straniero ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo l’erronea declaratoria di incompetenza, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la violazione della circolare ministeriale sull’attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza di remand del 6.9.2024 il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno va richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova. Poiché il ricorrente risiedeva a Bergamo, la competenza spettava alla Questura di Bergamo.

Il Collegio ha però osservato che, essendosi l’amministrazione dichiarata incompetente, non era ancora stato esercitato il potere amministrativo nel merito: il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. impediva al giudice di pronunciarsi sui presupposti del rilascio. Ha quindi ordinato la riapertura del procedimento e la conclusione con provvedimento espresso e motivato.

In esecuzione, la Questura ha riaperto l’istruttoria e, il 18.2.2025, ha depositato il provvedimento di conferma dell’archiviazione, motivato sulla mancata conclusione della procedura del decreto flussi e sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. All’udienza del 26 febbraio 2025 il difensore ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare.

Il Tribunale rileva che, decorso oltre un anno dal deposito del nuovo provvedimento, nessuna impugnazione è stata proposta e le parti non hanno svolto difese. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Le spese sono compensate; la liquidazione del compenso al difensore, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è rinviata a separato decreto presidenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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