Rinnovo della concessione cimiteriale di tomba di famiglia e criteri di priorità (TAR Lombardia n. 557 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può rinnovare una concessione cimiteriale di tomba di famiglia già scaduta, in favore degli eredi dei defunti tumulati, scegliendo autonomamente il concessionario quando i cointeressati non raggiungano l’accordo. L’assenza di una disciplina regolamentare espressa del rinnovo non ne determina l’illegittimità, in mancanza di divieti. La scelta deve rispettare il principio di buon andamento e i criteri di priorità regolamentari, tra cui la presenza di salme da tumulare. Il diritto primario di sepolcro del richiedente non si traduce in un diritto alla assegnazione della concessione.
Il Fatto
La ricorrente, adottata dall’originaria concessionaria, aspira a essere tumulata nella cappella cimiteriale di famiglia, concessa nel 1906 al capostipite e divenuta, per effetto della normativa sopravvenuta, temporanea con durata di 99 anni. Preso atto della scadenza, il Comune ha avviato un procedimento volto a verificare l’interesse degli eredi dei defunti tumulati alla stipula di una nuova concessione.
Poiché le posizioni dei cointeressati sono rimaste inconciliabili, con delibera del 14.5.2025 e determina del 28.5.2025 l’Ente ha stabilito di stipulare il rinnovo con i soggetti interessati a tutti i defunti, riconoscendo alla ricorrente una chiave per le visite. La ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla distinzione tra diritto primario di sepolcro, consistente nel diritto di essere seppelliti o di seppellire altri, e diritto secondario di sepolcro, che è la facoltà di accedere al luogo di sepoltura. La ricorrente vanta una posizione riconducibile al primo, aspirando a essere tumulata accanto all’adottante, ma sovrappone tale aspirazione a quella di ottenere l’assegnazione della concessione, che ne costituisce cosa diversa.
Quanto al regime applicabile, la Corte osserva che le concessioni rilasciate sotto il R.D. 25.7.1892 erano perpetue, evenienza cessata con il d.P.R. n. 803 del 21.10.1975 e poi con il d.P.R. n. 285 del 10.9.1990. La giurisprudenza amministrativa ha reputato legittimo il potere dell’Amministrazione di trasformare le concessioni perpetue in temporanee, con efficacia solo pro futuro, richiamandosi Cons. Stato, Sez. VII, n. 2111 del 4.3.2024.
Nel caso di specie, il Regolamento comunale fissa in 99 anni la durata delle concessioni per cappelle di famiglia. Una volta accertata la scadenza, l’Ente ha coinvolto gli eredi per verificare l’interesse alla stipula di una nuova concessione, quale alternativa al rientro dell’area nella propria disponibilità. Fallito il tentativo di accordo, il Comune ha proceduto in autonomia alla scelta del concessionario, potendo contare sull’assenza di divieti espressi nel Regolamento, che non disciplina il rinnovo.
Il Tribunale reputa improprio il richiamo, operato dall’Ente, all’art. 59, comma 7 del Regolamento, riferito alla diversa ipotesi della designazione di un rappresentante. La decisione trova, invece, sostanziale fondamento nell’art. 55, comma 3, che fissa il criterio della presenza di salme da tumulare e della data della domanda. Applicando tale criterio, la scelta di privilegiare chi è interessato a tutti i defunti appare ragionevole e coerente con il buon andamento, mentre la pretesa della ricorrente di rimettere in circolazione la cappella comporterebbe estumulazioni onerose e lesive della quiete dei defunti.
Il primo motivo è pertanto infondato, il secondo inconferente, perché rivolto a censurare criteri di una norma non applicata. Quanto al rapporto tra ricorrente ed eredi, si rileva che l’adozione di maggiorenne non ha creato vincoli di parentela. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese. La memoria comunale, depositata oltre il termine dell’art. 73 c.p.a., è espunta dal fascicolo.
Nota della Redazione
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