Revoca accoglienza: il giudice impone il riesame in caso di sopravvenienze e condizioni precarie (TAR Lombardia n. 932 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale deve essere riesaminata dall’Amministrazione, in sede di sospensione cautelare, quando siano dedotte circostanze sopravvenute, anche attinenti alla salute dell’interessato, che possano aver influito sulla temporanea indisponibilità ad accettare il trasferimento in altra struttura. In tal caso, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare “ai fini del riesame”, ordinando alla Prefettura di provvedere entro un termine perentorio e fissando una nuova udienza per la verifica dell’ottemperanza. La mancata ostensione di una idonea situazione alloggiativa alternativa integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera inserita nel circuito SAI, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura – U.T.G. di Varese aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza. Il provvedimento, notificato a cura della Questura, era stato preceduto da una comunicazione di inserimento nel sistema di accoglienza in una sede collocata in una provincia diversa.
Con il ricorso, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca e di tutti gli atti presupposti, nonché l’accertamento del diritto a permanere medio tempore nel sistema di accoglienza, con declaratoria di illegittimità della revoca e ripristino delle misure in suo favore. Dinanzi al Tribunale si costituiva il solo Ministero dell’Interno, mentre la Prefettura non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto i motivi di censura fondati “limitatamente alla necessità che l’Amministrazione riesamini l’istanza” della ricorrente. Il thema decidendum, in questa fase, non riguardava l’effettiva legittimità sostanziale della revoca, ma la sussistenza dei presupposti per una tutela interinale che salvaguardasse la posizione della ricorrente nelle more del giudizio di merito.
Il Collegio ha valorizzato in particolare le circostanze sopravvenute e dedotte in giudizio, anche attinenti alla salute dell’interessata, che potevano aver influito sulla sua temporanea indisponibilità ad accettare il trasferimento di struttura. Tale elemento è stato ritenuto dirimente per radicare l’obbligo di un nuovo esame della posizione da parte della Prefettura, chiamata a riconsiderare la revoca alla luce del quadro fattuale e sanitario aggiornato.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha osservato che la ricorrente, in caso di esecuzione dei provvedimenti impugnati, sarebbe rimasta “sprovvista di idonea situazione alloggiativa” e in “condizioni precarie”, configurandosi così un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
In accoglimento dell’istanza, l’ordinanza ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati “ai fini di cui in motivazione”, ordinando alla Prefettura di Varese di procedere al riesame entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, con onere di dare immediata notizia al T.A.R. dell’avvenuto riesame. È stata, infine, fissata una nuova udienza camerale per la prosecuzione della trattazione e la verifica dell’ottemperanza dell’Amministrazione all’ordine di riesame.
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Nota della Redazione
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