Conto irregolare ma senza addebito per inerenza della spesa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 105 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile deve essere dichiarato irregolare quando le spese sostenute non trovino copertura nel regolamento di ateneo e difettino del presupposto giuridico-amministrativo del pagamento mediante cassa economale. La dichiarazione di irregolarità non comporta tuttavia alcun ammanco addebitabile all’agente quando risulti provata, per ciascuna scrittura contestata, l’inerenza della spesa alle finalità istituzionali dell’ente. Accanto all’agente contabile di diritto esiste la figura dell’agente di fatto, ossia di chi a qualunque titolo maneggi denaro pubblico e sia perciò tenuto a rendere il conto. La sottoscrizione del conto giudiziale integra, a fini pubblicistici, l’assunzione della paternità del conto stesso.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto promosso nei confronti di un agente contabile, economo di un ateneo calabrese, per la gestione relativa a un periodo del 2022. Dalla relazione istruttoria emergevano profili di criticità relativi alla costituzione e chiusura del fondo economale, al mancato rispetto della procedura regolamentare e all’emersione di talune voci di spesa non previste dal regolamento, nonché di spese eseguite in violazione del principio di competenza finanziaria, per un ammanco inizialmente quantificato in misura ridotta rispetto alla gestione complessiva.

L’agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l’assenza di un regolamento sull’uso del fondo economale e la riconducibilità delle spese contestate a finalità istituzionali, chiedendo in subordine il discarico. All’esito di una rimessione degli atti al magistrato istruttore e di una nuova relazione conclusiva, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Collegio osserva che accanto alla figura dell’agente contabile di diritto esiste quella dell’agente contabile di fatto, cioè di chi a qualunque titolo si sia trovato a maneggiare denaro pubblico e sia perciò tenuto a rendere il conto della propria gestione. Nel caso di specie l’agente ha sottoscritto il conto depositato, assumendosene la paternità a tutti i fini pubblicistici. L’eccezione è pertanto priva di rilievo.

Sul merito, la Corte richiama la relazione istruttoria e ritiene che le due spese residue, contabilizzate alle scritture contestate, costituiscano spese non previste e prive di adeguata copertura nell’art. 27, comma 3, del regolamento d’ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Esse non integrano la fattispecie delle “altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente”, difettando il presupposto giuridico-amministrativo del pagamento mediante cassa economale.

Il Collegio, tuttavia, valorizza la documentazione in atti e le stesse indicazioni del magistrato istruttore, dai quali emerge l’inerenza delle spese alle finalità istituzionali dell’ente. Su tale presupposto la Corte esclude che possa essere addebitato alcun ammanco all’agente contabile, pur confermando la qualificazione della gestione come irregolare.

La decisione separa così il piano della regolarità del conto da quello dell’addebito: la violazione delle regole regolamentari e contabili giustifica la declaratoria di irregolarità, ma non si traduce automaticamente in un obbligo risarcitorio o restitutorio quando la spesa, ancorché irregolare, sia stata effettivamente sostenuta nell’interesse e a beneficio dell’amministrazione. Sulle spese il Collegio non si pronuncia, non essendo state richieste.

La consequenza processuale è la declaratoria di irregolarità del conto, senza alcun addebito a carico dell’agente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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