Consegnatario di beni comunali e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 251 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra il consegnatario qualificabile agente contabile, obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali capaci di determinare un obbligo restitutorio dei beni in deposito. La mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente e assoggettati a semplice sorveglianza sul corretto utilizzo, non integra quella gestione e non impone la resa del conto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al n. 24049 del Registro di Segreteria, riguarda un dipendente di un Comune che ha presentato il conto giudiziale in qualita’ di consegnatario di beni presso l’Ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto attiene unicamente a beni mobili di pertinenza comunale.

Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura Regionale, con conclusioni depositate ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiede la declaratoria di inammissibilita’ o comunque di improcedibilita’ del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione. La questione giunge cosi’ al Collegio per la verifica dell’effettiva sussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Da un lato il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale; dall’altro il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla medesima resa.

L’elemento tassativo e ineludibile che segna il confine viene individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano quell’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito che giustifica il conto.

Da questo presupposto discende che l’obbligo della resa del conto non puo’ mai prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale e’ investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.

Nel caso concreto il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali sia previsto un debito di custodia. Si tratta di beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni comunali e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente. Per essi non si ravvisa una tipica gestione di cassa o di magazzino, emergendo una mera elencazione ricognitiva. Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, che esclude dall’obbligo di resa siffatti beni, assoggettati al solo obbligo di vigilanza. Pronuncia pertanto l’improcedibilita’ del giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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