Danno erariale: incarico di posizione organizzativa a categoria C senza dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 317 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, la sola violazione delle disposizioni del CCNL di comparto che riservano le posizioni organizzative ai dipendenti di categoria D non è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo del dolo. A seguito della modifica introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020, che ha trasposto nel giudizio contabile il paradigma penalistico, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, e non si esaurisce nella consapevolezza della condotta contra legem. Il dolo erariale, anche nella forma del dolo eventuale, esige la consapevole volontà di arrecare un nocumento ingiusto all’amministrazione, che non può essere desunta da mere illazioni o dalla violazione della normativa di settore.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha citato in giudizio il sindaco di un comune, per sentirlo condannare al pagamento di euro 21.187,81 a titolo di danno erariale. La contestazione riguardava l’attribuzione, mediante tre decreti succedutisi dal luglio 2019, dell’incarico di responsabile del settore opere pubbliche e della relativa posizione organizzativa a un dipendente di categoria C, in presenza di due dipendenti di categoria D in servizio presso l’ente.

Secondo il requirente, la condotta avrebbe violato gli artt. 8 e 11 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 31.3.1999, consentendo l’erogazione di un’indennità di posizione ritenuta illegittima. L’elemento soggettivo era declinato a titolo di dolo, per la piena consapevolezza del quadro normativo. Il convenuto ha eccepito la nullità dell’azione per mancanza di una specifica e concreta notizia di danno, essendo l’istruttoria basata su un esposto anonimo, e ha contestato nel merito la sussistenza del dolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare. L’art. 51, commi 1, 2 e 3, c.g.c. richiede una notizia di danno specifica e concreta. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011, la Corte ha ricordato che anche l’esposto anonimo può integrare tale requisito quando consista in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici. Nel caso concreto, la denuncia ricostruiva in modo dettagliato i decreti di conferimento dell’incarico e la delibera di riorganizzazione, sicché l’eccezione di nullità è stata respinta.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo contrattuale. L’art. 8, comma 2, del CCNL del 1999 riserva le posizioni organizzative ai dipendenti di categoria D; l’art. 13, comma 2, del CCNL 21.05.2018 ha ribadito il principio. Le deroghe, contenute nell’art. 17 del CCNL 2018, consentono il conferimento a personale di categoria C solo in via eccezionale e temporanea, in presenza di specifici presupposti. Il Collegio ha accertato l’indubbia violazione di tale disciplina da parte del sindaco.

Tuttavia, la domanda è stata rigettata per la mancanza del dolo. La Corte ha illustrato il contrasto giurisprudenziale intercorso tra la concezione del dolo contrattuale, ridotto a mera consapevolezza dell’inadempimento, e l’orientamento prevalente che esige la volontà di produrre l’evento dannoso. Ha richiamato l’art. 21 del d.l. n. 76/2020, che ha espressamente richiesto la dimostrazione della volontà dell’evento lesivo.

Il Collegio ha quindi verificato la finalità della condotta. Dalla documentazione emergeva che il settore lavori pubblici era rimasto scoperto dopo la cessazione della convenzione con un comune limitrofo; il sindaco aveva scelto di non esternalizzare nuovamente il servizio, né di unificare le posizioni organizzative, attribuendo l’incarico al dipendente di categoria C. Le attività del settore comprendevano lavori di riqualificazione e interventi finanziati con risorse PNRR, in un contesto di esiguità della dotazione organica. Nessuna attività è stata contestata quanto a qualità o utilità.

La Corte ne ha tratto che la condotta, pur non conforme alla normativa, era finalisticamente orientata ad assicurare l’efficienza del servizio e a evitare maggiori spese. La Procura non ha fornito prova del dolo, desumendolo dalla consapevolezza della violazione o da elementi apodittici. Neppure è stato ravvisato il dolo eventuale, richiamando la giurisprudenza contabile sul punto. Il convenuto è stato pertanto prosciolto nel merito, con condanna dell’ente alle spese di difesa liquidate ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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