Insorgenza dell’infermità in servizio non prova il nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 133 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, postula che specifici fatti di servizio ne siano stati causa diretta ovvero concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. La mera coincidenza cronologica tra l’insorgenza della patologia e lo svolgimento del servizio è irrilevante: il servizio deve esercitare in concreto un’influenza giuridicamente rilevante, inserendosi nel momento genetico della malattia o nel suo decorso evolutivo. I fattori lavorativi, anche sinergicamente considerati, che abbiano svolto al più un ruolo di aggravamento di una patologia già insorta non integrano la prova del nesso eziologico. La pronuncia di inammissibilità per carenza di domanda amministrativa dà luogo a giudicato meramente formale e non preclude la riproposizione della domanda, anche alla luce dell’orientamento delle SS.RR. n. 12/23 in tema di ammissibilità del ricorso in materia pensionistica ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..
Il Fatto
Un militare, già in servizio presso la Marina Militare dal 1995, chiedeva alla Corte dei conti l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “morbo di Crohn in trattamento immunosoppressivo”, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. Un precedente ricorso era stato dichiarato inammissibile per assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, non impugnato e passato in giudicato. Il militare riproponeva la domanda richiamando la decisione delle SS.RR. della Corte dei conti n. 12/2023, che ammette il ricorso in materia pensionistica anche in assenza di domanda amministrativa di pensione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, pacifica essendo la giurisdizione della Corte dei conti sulle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio finalizzate al conseguimento del trattamento pensionistico privilegiato. Ha inoltre disatteso l’eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, produce un giudicato meramente formale e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. Ha infine respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: il parere del Comitato di Verifica per le Pensioni privilegiate, incardinato presso il MEF, è atto endoprocedimentale, integralmente recepito nel provvedimento del Ministero resistente.
Nel merito, il giudice ha accertato che l’infermità era insorta nei primi anni di impiego del ricorrente: la prima diagnosi risaliva al 2001 e sintomi riconducibili alla patologia erano emersi sin dai primi mesi del 2000, in epoca ravvicinata rispetto all’arruolamento del 1995. Pur prescindendo dalla scelta dell’approccio metodologico seguito dal C.M.L., il giudice ha escluso che i fattori lavorativi invocati — stress, esposizione a clima e fumi, dieta irregolare — potessero assumere rilievo eziologico, anche considerati sinergicamente. Il servizio effettivo sino alla diagnosi copriva un lasso di tempo breve, non superiore a cinque anni, con imbarchi non consecutivi e di durata contenuta, tali da non integrare condizioni straordinarie di svolgimento dell’attività rispetto agli ordinari compiti della categoria.
Il giudice ha valorizzato la relazione del C.M.L., ritenuta esaustiva e coerente con il quadro documentale, che aveva escluso il nesso causale in quanto i fattori lavorativi avevano al più svolto un ruolo di aggravamento di una malattia già insorta, non potendosi escludere le componenti determinanti della patologia — predisposizione genetica, alterazioni immunitarie, disbiosi del microbiota. L’inammissibilità di un criterio basato sul mero exposoma e la mancanza di correlazione topografico-funzionale tra le condizioni lavorative e le lesioni intestinali hanno completato il quadro motivazionale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate e del ricorso a consulenza medico-legale.
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Nota della Redazione
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