Accesso agli atti e insussistenza del documento richiesto (TAR Lombardia n. 405 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) e comma 4, della legge n. 241/1990, può avere ad oggetto esclusivamente documenti materialmente formati ed esistenti al momento della richiesta. Non è configurabile a carico dell’amministrazione destinataria un onere di ricercare, elaborare o aggregare dati e informazioni, ancorché detenuti, al fine di costituire il documento richiesto. Ne deriva che l’istanza di ostensione volta a ottenere dati analitici non contenuti in alcun atto già formato è infondata, non potendo l’accesso supplire all’inesistenza del documento. La circostanza che altre amministrazioni detengano documenti di contenuto analogo non dimostra ex se l’esistenza dell’atto presso l’ente resistente, né comprova l’identità delle prassi compilative.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova l’accesso al fascicolo sanitario relativo alle tre somministrazioni vaccinali anti SARS-CoV-2 cui si era sottoposta nel 2021, per tutelare le proprie situazioni giuridiche rilevanti.

Dopo un primo riscontro parziale, in data 2.07.2025 presentava una seconda istanza, circoscritta alle lettere di carico e scarico dei tre farmaci inoculati (punti A.1, B.1 e C.1), dalla quale emergessero la data di apertura del flacone, quella di eventuale scongelamento, la quantità di farmaco somministrata e il codice AIC. L’ASST trasmetteva i documenti in proprio possesso, rappresentando che il sistema di carico-scarico è informatizzato. La ricorrente, reputando la documentazione incompleta, ha agito con ricorso ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del parziale silenzio-rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto circoscritto l’oggetto del giudizio all’ostensione dei soli documenti indicati nell’istanza del 2.07.2025, contrassegnati dalle lettere A.1, B.1 e C.1, restando estranee alla controversia le questioni relative alle schede anamnestiche e agli atti della precedente istanza del 29.4.2025.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La ricorrente contestava che le schede di carico e scarico fornite non riportassero la data di apertura del flacone e dello scongelamento né la quantità esatta di farmaco inoculato, reputando i documenti insufficienti in quanto frutto di un sistema automatizzato.

L’ASST ha chiarito che l’intero processo vaccinale è integralmente informatizzato: il “lotto fiale” è generato all’atto dello scongelamento, con ricalcolo automatico della scadenza, mentre il “lotto dose” è tracciato al momento della diluizione. Il sistema garantisce la tracciabilità del ciclo preparatorio, pur non confluendo in un unico documento contenente tutti i dettagli analitici richiesti.

Il Tribunale ha ritenuto che la trasmissione documentale del 10 luglio 2025 abbia soddisfatto integralmente il bisogno conoscitivo della ricorrente. Laddove l’ostensione non è avvenuta, ciò è dipeso dalla mancata disponibilità in capo all’ASST della documentazione richiesta. Tale aspetto è dirimente: la mancanza del possesso dello specifico documento esclude la possibilità di dar corso all’accesso documentale, che può avere ad oggetto solo documenti già materialmente formati ed esistenti, non essendo configurabile un onere di ricercare ed elaborare dati comunque detenuti (cfr. C.d.S., sez. III, n. 745/2016).

Né rileva il richiamo a documentazione analoga ottenuta da altre aziende sanitarie. Tale produzione si rivela inidonea a dimostrare il possesso dei medesimi atti in capo all’ASST di Mantova, trattandosi di documenti di diversa tipologia e contenuto; uno di essi contiene anzi le stesse informazioni delle schede ostese, senza indicazione della data di scongelamento o della quantità somministrata. La parte ricorrente non ha fornito prova che l’amministrazione utilizzi modalità di registrazione analoghe, né risulta dimostrato un obbligo di detenere la specifica tipologia di documento.

Considerazioni analoghe valgono per la quantità di farmaco: la dose somministrata costituisce un parametro fisso e invariabile stabilito dalle Autorità Sanitarie per ciascuna tipologia di vaccino, con conseguente inesistenza di un documento che riporti tale dato come variabile individuale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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