Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2491 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, l’amministrazione che non provveda al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni dall’avvenuta notificazione del titolo è inottemperante. L’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, fissa il termine entro cui l’amministrazione deve adempiere, decorso il quale il creditore può agire con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un nuovo termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La mancata contestazione del credito nel suo an e nel suo quantum consolida la fondatezza della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero resistente al riconoscimento del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero in via telematica.

Decorso il termine di legge senza alcun adempimento, e in assenza di pagamenti anche solo parziali, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento dell’importo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del ricorso per ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con la conseguente decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo.

Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure di importo parziale. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha offerto indicazioni sull’andamento del procedimento.

La mancata contestazione nel merito ha quindi consolidato la sussistenza del credito sotto il profilo dell’an e del quantum. Il ricorso è stato dichiarato fondato e l’amministrazione inottemperante.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha assegnato al Ministero un termine di 120 giorni dalla pubblicazione per procedere integralmente ai pagamenti. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che l’incarico è connesso ai suoi doveri istituzionali: l’organo, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, provvederà al pagamento e trasmetterà al Collegio una relazione sugli adempimenti espletati.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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