Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 399 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, è ammissibile anche in difetto dell’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche dell’art. 475 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. amm. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione all’esecuzione, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta. Trattandosi di funzioni affidate a soggetto già incardinato nella struttura debitrice, non si dà luogo a compenso commissariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 57/2024, con cui era stato accertato il suo diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, per l’importo di € 500,00 annui.
La sentenza, notificata in forma esecutiva, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero è rimasto inerte, senza rilasciare la Carta né accreditare le somme. La ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in primo luogo il profilo dell’ammissibilità. La sentenza azionata è passata in giudicato anche senza l’apposizione della formula esecutiva, perché quest’ultima non è più necessaria dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.
Il giudice rileva poi che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
Risultano pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dello stesso art. 14 d.l. n. 669/1996. Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza.
Il ricorso è dunque accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione competente.
Il commissario provvederà entro novanta giorni dalla comunicazione, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Non è previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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