SCIA edilizia e vincolo paesaggistico: inefficacia senza autorizzazione (TAR Campania n. 129 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la SCIA relativa a immobile sottoposto a vincolo paesaggistico non produce effetti ove manchi la presupposta autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001. Il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990 non è applicabile, poiché esso decorre dal rilascio dell’atto di assenso o dall’esito della conferenza di servizi. Il Comune che dichiari l’inefficacia della SCIA non esercita un potere di autotutela, con la conseguenza che non sono invocabili i presupposti e le garanzie dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Le esclusioni dall’autorizzazione paesaggistica previste dall’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 hanno natura regolamentare e non ammettono interpretazione analogica, restando escluse le opere di non irrilevante impatto che emergono dalla sagoma dell’edificio.

Il Fatto

I ricorrenti presentano una SCIA in sanatoria per regolarizzare difformità eseguite durante i lavori di attuazione dei titoli edilizi dell’immobile di loro proprietà. Il Comune, acquisita la segnalazione, instaura il contraddittorio e con nota inibisce l’efficacia della SCIA, rilevando che il territorio è vincolato e che le modifiche dei prospetti necessitano del parere della Soprintendenza.

Gli interessati propongono istanza di annullamento in autotutela, riscontrata dal Comune con una nota meramente confermativa, con cui si corregge un errore materiale nella citazione del decreto ministeriale. Avverso i due provvedimenti i ricorrenti propongono ricorso, deducendo il superamento del termine di trenta giorni e l’inapplicabilità del vincolo e della normativa paesaggistica richiamata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. Il Collegio osserva che il provvedimento inibitorio si sottrae ai termini dell’art. 19, commi 3 e 4, legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 23, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001. La SCIA edilizia, su immobile gravato da vincolo la cui tutela compete ad amministrazione diversa, non produce effetti nel caso di esito non favorevole della conferenza di servizi o di mancata allegazione del parere favorevole del soggetto preposto.

Il Comune ha quindi dichiarato l’inefficacia della segnalazione, non esercitato un potere di autotutela. Ne deriva l’infondatezza della censura relativa all’assenza di valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione degli effetti della SCIA. Il provvedimento successivo costituisce mera conferma del primo.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il vincolo paesaggistico è stato imposto con D.M. 28 marzo 1985, come precisato nell’atto di conferma. Delle opere oggetto di segnalazione, sono interessate dalla inibitoria la sostituzione di tre finestre con porte e la realizzazione di una pensilina raccordata al lastrico solare “con effetto portico”. Tali interventi non possono ritenersi esonerati dall’autorizzazione ai sensi dei punti A.1 e A.2 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017.

Dalla documentazione fotografica emerge che la pensilina si estende sull’intera facciata ed emerge dalla sagoma dell’edificio. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le previsioni del d.P.R. n. 31/2017 hanno natura regolamentare e vanno interpretate senza possibilità di estensione analogica, applicandosi ai soli interventi di lieve entità non idonei a pregiudicare i valori paesaggistici. La pensilina, per entità e impatto sul prospetto, non è dunque esente dal titolo paesaggistico. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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