Spese di lite e soccombenza virtuale nel giudizio improcedibile (TAR Lombardia n. 196 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese di lite è governata dal principio di soccombenza virtuale, che impone di valutare la fondatezza del ricorso come se fosse stato deciso nel merito. Ove il ricorso risulti infondato, le spese sono poste a carico della parte ricorrente. La grata di aerazione posta a chiusura di una bocca di lupo sul marciapiede comunale è di proprietà dell’ente, quale pertinenza della pubblica strada. Su di essa grava però una servitù di aria e luce in favore del cavedio sottostante di proprietà privata. Ai sensi dell’art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante. È quindi legittima l’ordinanza sindacale che ingiunga l’intervento di adeguamento ai proprietari della cantina sottostante.
Il Fatto
A seguito di un incidente occorso a un avventore di un bar, rimasto ferito dalla caduta in una bocca di lupo sul marciapiede antistante l’esercizio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’ATS competente segnalava al Comune che i grigliati non rispondevano alla Norma UNI 11002, non essendo ancorati alla struttura di appoggio.
Il dirigente dell’Area tecnica adottava quindi due ordinanze, ingiungendo alla società ricorrente e a un’altra comproprietaria, in solido, di adeguare i grigliati entro quindici giorni. La ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere, sul presupposto che la grata fosse di proprietà comunale e che l’obbligo di manutenzione gravasse sull’ente. Dopo il rigetto della domanda cautelare, la ricorrente eseguiva l’intervento e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. La pronuncia non si esaurisce però sul piano processuale: in mancanza di accordo tra le parti sulla compensazione, il giudice applica il principio di soccombenza virtuale e valuta la fondatezza delle censure.
Il ragionamento muove dalla qualificazione della grata. Essa è parte integrante del marciapiede e dunque appartiene al Comune, quale pertinenza della pubblica strada, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Su di essa è tuttavia costituita una servitù di aria e luce in favore del cavedio sottostante, di proprietà privata: il cavedio è fondo dominante, la grata fondo servente.
Da tale inquadramento discende l’applicazione dell’art. 1069 c.c., secondo cui le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante, che deve realizzarle a proprie spese, salva diversa previsione del titolo o della legge.
Il Collegio precisa che oggetto del contendere non è la ripartizione delle spese dell’intervento, bensì l’individuazione del soggetto onerato a eseguirlo, che la norma civilistica identifica nel proprietario del fondo dominante. Ne consegue che il Comune ha correttamente ingiunto l’adeguamento, in via solidale, ai proprietari della cantina sottostante, facendo buon governo dei principi applicabili.
Il ricorso, pertanto, risulta infondato: la parte ricorrente è condannata a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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