Sospensione del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione sul canone unico patrimoniale (TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, ord. n. 406 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla parte, ai sensi dell’art. 367, comma 1, cod. proc. civ., impone al giudice di sospendere il processo ove l’istanza non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata. La definizione del riparto di giurisdizione assume valenza pregiudiziale, in quanto la giurisdizione costituisce presupposto processuale, anche rispetto all’impugnazione dell’atto regolamentare presupposto, allorché la sua applicazione risulti strettamente connessa alla questione di giurisdizione. La sospensione è disposta con onere delle parti di proseguire il giudizio, a pena di estinzione, mediante domanda di fissazione di udienza nel termine perentorio di cui all’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione.
Il Fatto
La società, gestore del tratto autostradale “A1” che attraversa il territorio del Comune di Parma, impugnava l’accertamento esecutivo con cui l’Amministrazione comunale, contestando l’occupazione abusiva di spazi comunali nei punti in cui il tracciato autostradale interseca ad altezze diverse alcune strade comunali, pretendeva il pagamento del canone unico patrimoniale per l’anno 2021, oltre a indennità per l’abusività dell’occupazione, sanzione amministrativa e interessi. La società impugnava altresì il regolamento comunale nella parte in cui prescrive il rilascio di autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone per carenza dei presupposti.
Il Comune, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e rappresentava di aver proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiedendo la sospensione del processo ex art. 10 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamato l’art. 10, comma 1, cod. proc. amm., che ammette il regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo con applicazione dell’art. 367 cod. proc. civ., ha verificato la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio.
Quanto alla non manifesta inammissibilità dell’istanza, il Collegio non ha ravvisato profili che giustificassero una declaratoria in tal senso. Quanto alla non manifesta infondatezza della contestazione, il Tribunale ha valorizzato la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 12225 del 2026, che, ricostruendo la natura del canone unico patrimoniale, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario.
La definizione del riparto di giurisdizione ad opera della Corte di Cassazione è stata ritenuta pregiudiziale, assumendo la giurisdizione valenza di presupposto processuale. Tale pregiudizialità è stata estesa anche all’impugnazione del regolamento comunale, valorizzando la dequotazione della centralità dell’atto concessorio operata dal giudice regolatore della giurisdizione, in conformità con quanto rilevato, in un caso simile, dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, ord. 24 giugno 2026 n. 1200.
Il Tribunale ha pertanto disposto la sospensione del giudizio nelle more della decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione, onerando le parti, a pena di estinzione, di proseguire il giudizio mediante domanda di fissazione di udienza nel termine perentorio di cui all’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione.
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Nota della Redazione
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