Cessazione della materia del contendere per integrale restituzione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 75 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini ogni interesse alla decisione, come l’integrale restituzione delle somme oggetto di contestazione erariale. Il venir meno della pretesa risarcitoria per effetto del pagamento integrale del quantum debeatur fa cessare la necessità di pronuncia sul merito, restando assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa all’imputazione soggettiva della responsabilità. La declaratoria opera sul piano processuale e non costituisce accertamento della fondatezza dell’imputazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società agricola e il suo legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna solidale per il danno erariale quantificato in euro 21.648,81. Il pregiudizio deriverebbe dalla percezione, nelle annualità 2009, 2010 e 2011, di contributi a valere sui fondi comunitari della Politica Agricola Comune, asseritamente ottenuti in difetto dei presupposti legittimanti la conduzione dei terreni montani. L’imputazione era formulata a titolo di dolo.

La notizia di danno era stata appresa a seguito di denuncia della Guardia di Finanza, nell’ambito di un procedimento penale ancora pendente. La Regione Lombardia è intervenuta ad adiuvandum in qualità di Organismo Pagatore. In corso di causa la società ha versato l’intero importo contestato e la Procura ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato la regolare costituzione del contraddittorio. La notificazione dell’atto introduttivo è avvenuta presso le caselle di posta elettronica certificata dei convenuti e il contraddittorio è stato validamente incardinato. Ne è conseguita la dichiarazione di contumacia della società e del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 93 c.g.c..

Nel merito, la Corte ha rilevato che la somma risarcitoria risulta integralmente versata in favore della Regione Lombardia. Il pagamento è comprovato dagli ordini di incasso depositati dalla Procura regionale, per complessivi euro 21.648,81, corrispondenti all’intero importo indicato nell’atto di citazione.

Secondo il Collegio, l’intervenuta restituzione delle somme ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia, poiché la pretesa erariale è stata in concreto soddisfatta. Su questa base la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La pronuncia si colloca su un piano propriamente processuale. Il venir meno dell’interesse alla decisione impedisce di procedere all’accertamento nel merito dei profili di imputazione, con la conseguenza che ogni questione relativa alla sussistenza e alla qualificazione della responsabilità resta assorbita. Nessuna statuizione è resa sulla fondatezza della contestazione.

Il Collegio ha infine ravvisato giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in coerenza con la richiesta formulata dalla Regione intervenuta e con la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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