Quote latte, annullamento derivato della cartella e vincolo a non escutere l’ipoteca (TAR Lombardia n. 1191 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giurisdizionale degli atti di accertamento del prelievo supplementare sulle quote latte, disposto per contrasto con il diritto eurounitario, produce l’invalidità derivata della cartella di riscossione che in essi trova il proprio unico presupposto, con obbligo dell’amministrazione di procedere alla rideterminazione. La prescrizione del credito erariale è interrotta e permanentemente sospesa dalla pendenza del giudizio amministrativo avente ad oggetto il credito stesso, e non può ritenersi maturato alcun termine, neppure quello quadriennale unionale. L’iscrizione ipotecaria resta invece valida, non essendo in questa sede affermabile l’insussistenza del credito garantito, ma il giudice amministrativo impone ad AGEA e ad ADER il vincolo a non escutere la garanzia fino all’adozione del nuovo calcolo.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, soggetta al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da ADER per il pagamento di € 61.307,63, oltre alla cartella di pagamento cui la stessa si riferisce.

Il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa di AGEA, il contrasto delle norme nazionali con il diritto eurounitario nella quantificazione del prelievo, l’omessa notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione della comunicazione. AGEA si costituisce e chiede il rigetto; ADER non si costituisce. Il giudizio giunge alla decisione dopo che AGEA ha depositato la ricostruzione del contenzioso pregresso e la documentazione sulle vicende della cartella.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la prescrizione del credito di AGEA, ritenendola infondata. Il termine applicabile è quello decennale, poiché il prelievo supplementare non costituisce prestazione periodica e non ricade nell’art. 2948 cod. civ. Né opera il termine breve dell’art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, riferibile solo alle irregolarità che arrecano pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, categoria in cui i prelievi in questione non rientrano. Manca quindi il presupposto per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

La prescrizione è comunque interrotta e permanentemente sospesa dalla pendenza del giudizio concluso con l’annullamento degli atti presupposti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il giudizio impugnatorio attivato dal debitore sul credito della p.A. sospende il termine fino alla sua definizione. Si aggiungono i periodi di sospensione ex art. 8 quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e quelli legati all’emergenza COVID, di modo che nemmeno il termine quadriennale risulta decorso.

Quanto alla cartella di pagamento, l’annullamento degli atti presupposti per contrasto con il diritto eurounitario ne determina l’illegittimità derivata. Il Tribunale richiama il principio dell’invalidità caducante: l’annullamento dell’atto accertativo travolge gli atti successivi che lo presuppongono, quando tra essi sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria. Non essendovi nuove valutazioni di interessi, la cartella cade automaticamente.

Sull’iscrizione ipotecaria la censura di difetto di motivazione è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. Davanti al giudice amministrativo la garanzia si esamina solo nel suo collegamento con il prelievo supplementare, mentre i profili della procedura esecutiva spettano al giudice ordinario. Poiché il credito non è prescritto, la garanzia non può venir meno; ma, essendo coinvolta anche ADER, il Tribunale impone ad AGEA e ad ADER il vincolo a non escutere la garanzia fino all’adozione del provvedimento contenente il nuovo calcolo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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