Estinzione del giudizio di conto per tardività della relazione istruttoria (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 318 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue ove, entro il termine di cinque anni dal deposito del conto, non sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore né siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza, ai sensi dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. Il termine decorre dal deposito effettivo del conto, che, anteriormente alla definitiva entrata in vigore del sistema SIRECO, poteva validamente avvenire mediante posta elettronica certificata. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite applicativo informatico non assume valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non potendosi configurare una nuova costituzione in giudizio dell’agente contabile oltre le ipotesi tassativamente previste dal legislatore. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, operando di diritto anche in assenza di una pronuncia formale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal deposito, in data 3 dicembre 2019, del conto giudiziale riferibile all’agente contabile, economo di un ateneo per l’esercizio 2017. Il conto era stato in realtà trasmesso per la prima volta a mezzo PEC in data 17 luglio 2018, ma la presa in carico non si era formalmente perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e per una prolungata interruzione del sistema informativo.
Con relazione n. 676/2024 del 3 dicembre 2024, il magistrato istruttore segnalava plurime criticità della gestione — superamento della dotazione del fondo economale, rimborsi di spese asseritamente non ammissibili, carenze nella rendicontazione — e chiedeva sottoporsi il conto al giudizio della Sezione, precludendo il discarico dell’agente. La difesa dell’agente eccepiva anzitutto l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, avendo il conto depositato nel 2018 e la relazione depositata solo nel 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione estintiva, ritenendola fondata. Rileva che l’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. àncora il termine quinquennale al deposito del conto presso la segreteria della sezione. Occorre dunque individuare il momento in cui quel deposito si è effettivamente perfezionato.
La Corte accerta, sulla scorta della documentazione prodotta, che i conti dell’ateneo erano stati inviati a mezzo PEC il 17 luglio 2018. A quella data non era ancora definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina tecnica è intervenuta solo con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022. Trova quindi applicazione la disciplina transitoria delle istruzioni allegate al decreto n. 98/2015, che consentiva espressamente l’utilizzo della PEC per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali.
Secondo il Collegio, il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi, con attribuzione di numero di protocollo, al massimo entro il 18 luglio 2018. La presa in carico non risulta tuttavia formalmente avvenuta per disfunzioni operative. Solo il 3 dicembre 2019 il conto è stato acquisito a sistema, all’esito del reinvio da parte dell’ateneo. Il magistrato istruttore, non risultando a sistema la presa in carico del 2018, aveva pertanto preso a riferimento quella data.
La Corte esclude che al successivo invio tramite SIRECO possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa. L’interruzione del termine è prevista in via tassativa solo per il deposito della relazione o per le contestazioni degli organi legitimati; riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente contabile introdurrebbe una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento.
Ne discende che, essendo la relazione istruttoria depositata il 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018, il giudizio è estinto. L’effetto estintivo si produce ex lege, ai sensi dell’art. 150, comma 2, cod. giust. cont., indipendentemente da una pronuncia formale, necessaria solo per le conseguenti determinazioni. Nessun rilievo assumono, infine, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 e quella emergenziale dell’art. 85 d.l. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore.
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