Doloso occultamento e decorrenza della prescrizione nel danno erariale da attività extraistituzionale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 177 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa per danno erariale, il doloso occultamento rileva non sul piano soggettivo della condotta occultatrice, ma su quello oggettivo dell’impossibilità per l’amministrazione di conoscere il danno e di azionarlo in giudizio ai sensi dell’art. 2935 c.c. Esso può sostanziarsi in un comportamento omissivo del debitore relativo a un atto dovuto, quale l’obbligo di informare l’amministrazione di appartenenza circa lo svolgimento di attività extraistituzionale. Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui l’amministrazione e il pubblico ministero contabile conseguono la conoscenza effettiva del fatto dannoso, non dalla mera conoscibilità. Quando la notizia pervenuta sia completa e dettagliata, sì da porre l’ente in condizione di esercitare la pretesa risarcitoria, il termine decorre dalla sua ricezione e non dal successivo avvio delle indagini.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria promossa nei confronti di una dirigente regionale per l’omesso riversamento dei compensi percepiti per attività extraistituzionale non autorizzata, pari a € 97.825,26, svolta presso una società privata negli anni 2016-2020.
I primi giudici hanno dichiarato prescritta la quota di danno relativa agli emolumenti anteriori al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica dell’invito a dedurre e hanno condannato la dirigente al pagamento di € 36.239,00. La Procura generale ha impugnato la decisione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla trasmissione della prima informativa della Guardia di Finanza.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda esclusivamente il dies a quo della prescrizione. La Corte muove dal consolidato orientamento per cui il doloso occultamento si può realizzare anche mediante una condotta semplicemente omissiva relativa a un atto dovuto. In presenza di un obbligo giuridico di informare, la condotta del dipendente pubblico tesa a nascondere il fatto pregiudizievole può estrinsecarsi nell’inerzia.
La Corte chiarisce che il doloso occultamento va inteso in senso oggettivo, in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno. L’obbligo di informativa trova fondamento nelle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., espressione del principio di solidarietà, e nel generale divieto posto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 di svolgere incarichi retribuiti non autorizzati.
La responsabilità da omesso riversamento ha natura complessa e bifasica: presuppone l’esercizio non autorizzato di un’attività incompatibile e l’omesso riversamento. L’omessa informativa è condotta ulteriore, che integra il doloso occultamento e non si confonde con il fatto dannoso in sé. La natura risarcitoria della responsabilità è confermata dalla pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 26/QM/2019.
La Corte esclude che la dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria possa disvelare l’occultamento, non potendosi imporre all’ente pubblico un onere conoscitivo superiore alla diligenza ordinaria. Il giudice deve valutare il momento della conoscenza effettiva, non la conoscibilità obiettiva: la denuncia non coincide necessariamente con l’esordio prescrizionale, potendo richiedere indagini integrative.
Nel caso concreto, la segnalazione era completa e dettagliata: indicava la responsabile, la qualifica, la condotta, le modalità di tempo e di luogo, con allegati documentali. Sarebbero bastate rapide indagini per verificarne la fondatezza. I tre anni di inattività investigativa e il ristretto arco temporale occupato dagli accertamenti dimostrano che, ove tempestivamente avviati, essi avrebbero consentito l’esercizio dell’azione erariale. L’appello è pertanto infondato e la sentenza di primo grado confermata, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione