Controllo sulla gestione finanziaria della Cassa forense per il 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 28 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 non si esaurisce nella verifica della regolarità contabile, ma investe l’equilibrio strutturale di lungo periodo fra contribuzioni e prestazioni, quale condizione della funzione di protezione sociale. L’attività di investimento delle risorse è funzionalmente vincolata alla copertura del debito pensionistico futuro e va improntata al criterio della massima prudenza, non a logiche speculative di breve periodo. La mancata adozione di un regolamento che fissi i criteri generali della politica di investimento integra una lacuna gestionale, persistente nonostante i reiterati rilievi della Sezione. Il giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio non esime l’ente dal dare conto, in modo organico, degli scostamenti rispetto alle previsioni attuariali e dei fattori strutturali che ne condizionano la tenuta nel tempo.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce alle Presidenze delle due Camere, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259/1958, sul risultato del controllo della gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per l’esercizio 2022.
La Fondazione è ente con soggettività di diritto privato dal 1° gennaio 1995, per effetto della trasformazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, e gestisce in via esclusiva i trattamenti pensionistici degli avvocati del libero foro, oltre a prestazioni assistenziali. Il referto prende in esame bilancio, governance, personale, gestione previdenziale e assistenziale, patrimonio, crediti e risultati contabili, con aggiornamenti alle vicende gestionali successive all’esercizio.
La Motivazione della Corte
Sotto il profilo della governance, la Corte non rileva anomalie nei rinnovi degli organi. Prende atto, tuttavia, del contenzioso ancora pendente sulla revisione statutaria, dopo il diniego ministeriale che ha censurato l’istituzione di un nuovo Comitato per gli investimenti non previsto dalla normativa istitutiva e foriero di possibili incrementi dei costi di funzionamento.
Quanto ai costi, emerge un incremento degli oneri per gli organi, determinato prevalentemente dai rimborsi spese e non dalle indennità di carica, rimaste ferme al 2019 in accoglimento delle raccomandazioni ministeriali. I costi del personale crescono del 9 per cento a fronte di una riduzione delle unità in servizio, con un aumento rilevante del costo unitario medio. La Corte rileva che le regole interne di contenimento dei gettoni non hanno prodotto una razionalizzazione strutturale della spesa e che la voce “altri costi” del personale è descritta in modo frammentario e di non immediata intellegibilità.
La gestione previdenziale segna un risultato positivo: le entrate contributive crescono del 15,9 per cento, sostenute dalla ripresa delle riscossioni dopo l’esaurirsi degli effetti delle norme emergenziali, mentre la platea degli iscritti continua a contrarsi. Il saldo della gestione previdenziale e assistenziale migliora del 29,4 per cento. La Corte avverte, però, che la natura vincolata del contributo di maternità gonfia apparentemente la copertura destinabile alle pensioni e che gli indici non sono calcolati con criteri univoci.
Sul patrimonio, la Sezione torna a sollecitare l’adozione di disposizioni normative dedicate alla politica di investimento, di cui la Cassa continua a non disporre. Rileva l’assenza di un’analisi della composizione del portafoglio per classi allocative con valutazione a valori di mercato e di valutazioni puntuali sul livello di rischiosità degli investimenti. Il saldo della gestione patrimoniale resta positivo ma in contrazione rispetto all’esercizio precedente; il peso prevalente degli investimenti immobiliari indiretti e le modeste rendite dei cespiti diretti meritano, ad avviso della Corte, maggiore attenzione ed efficienza.
La Corte ricorda infine che il nuovo regolamento previdenziale, improntato al sistema contributivo, è stato approvato nel settembre 2024 con decorrenza dal 1° gennaio 2025, proprio per correggere gli squilibri evidenziati dal bilancio tecnico, e raccomanda al Collegio sindacale di vigilare sugli effetti delle azioni correttive intraprese.
Nota della Redazione
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