Quote latte, prelievo 2014/2015 e criteri nazionali di ripartizione (TAR Lombardia n. 1157 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia del prelievo supplementare sul latte bovino, l’ambito applicativo delle sentenze della Corte di Giustizia in tema di compensazione nazionale delle quote inutilizzate e di ripartizione del prelievo in eccesso si arresta alla campagna 2007/2008. A partire dalla campagna 2008/2009, il Reg. CE n. 1234/2007, agli artt. 80, par. 3, e 84, par. 1, lett. b), ha riconosciuto agli Stati membri il potere di individuare autonomamente categorie prioritarie di produttori, in base a criteri obiettivi, senza la previa consultazione della Commissione richiesta dal previgente art. 16 del Reg. CE n. 595/2004. Ne consegue che il criterio nazionale della regolarità dei versamenti non è disapplicabile per la campagna 2014/2015. L’iscrizione nel Registro Nazionale dei debitori ex art. 8-ter legge n. 33/2009 è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma non comporta duplicazione della riscossione. Infine, in assenza di prove certe, non si annullano le stime AGEA sui dati di produzione nazionale.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva dall’agente della riscossione una cartella di pagamento per il prelievo supplementare relativo all’annata agraria 2014/2015, oltre interessi. La società impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo, dopo che il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione con sentenza del Tribunale civile di Mantova n. 1054 del 15.11.2021.

Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva le censure all’intimazione di pagamento notificatale nel 2024, per un importo di poco inferiore, riferita al medesimo debito. AGEA, ADER e la Regione Lombardia si costituivano, eccependo plurimi profili di inammissibilità — tra cui la litispendenza con un precedente giudizio definito da sentenza di improcedibilità — e, in subordine, l’infondatezza nel merito. La causa giungeva alla decisione all’udienza del 20 novembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, respingendo il ricorso nel merito. Sul primo motivo, concernente la mancata notifica dell’atto di rideterminazione del prelievo, il Tribunale osserva che tale atto è costituito dalla nota regionale del 18 maggio 2016, pacificamente ricevuta. L’importo è stato poi ridefinito in applicazione dell’art. 23, comma 6-quater, D.L. n. 113/2016, che ha fissato il pagamento in misura corrispondente al prelievo dovuto all’Unione, maggiorato del 5 per cento.

In esecuzione della norma, AGEA ha emanato le istruzioni operative n. 31 del 16 settembre 2016, determinando la percentuale di prelievo da riscuotere, pari al 30,92%. L’importo ingiunto con la cartella corrisponde sostanzialmente al 30% di quello originario. La censura di mancata comunicazione è quindi respinta come scarsamente credibile e meramente formalistica, poiché la ricorrente non contesta nel merito l’importo rideterminato.

Sul secondo motivo, il Tribunale richiama la propria precedente giurisprudenza (TAR Brescia n. 642/2020), secondo cui l’ambito applicativo delle sentenze della Corte di Giustizia — richiamate dalla ricorrente (C-348/18, C-46/18, C-377/19) — si estende solo fino alla campagna 2007/2008. Da detta campagna è entrato in vigore il Reg. CE n. 1234/2007, che ha riconosciuto agli Stati membri il potere di fissare criteri obiettivi di ripartizione. La campagna 2014-2015, oggetto di causa, ricade nell’ultimo segmento di tale disciplina, rimasta in vigore fino al 31 marzo 2015.

Il Collegio prende posizione critica verso la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 937 del 14 novembre 2025. Ritiene il Tribunale che tale pronuncia non consideri il superamento del Reg. CE n. 595/2004 da parte del Reg. CE n. 1234/2007, che ha eliminato l’obbligo di previa consultazione della Commissione per l’individuazione di categorie prioritarie diverse da quelle eurounitarie.

Quanto all’asserita inattendibilità dei dati di produzione nazionale, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in assenza di prove certe e dell’individuazione dei soggetti responsabili, non è possibile annullare le stime e gli accertamenti consecutivi. Sul terzo motivo, relativo alla pretesa duplicazione del ruolo, osserva che l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debitori non comporta doppia riscossione. Il quarto motivo, concernente il mancato computo dei recuperi sugli aiuti PAC, è dichiarato generico e indimostrato, anche a fronte della documentata smentita dell’Amministrazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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