Danno all’immagine da peculato e patteggiamento in appello (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 72 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. non equivale al patteggiamento di primo grado e non richiama l’art. 445 cod. proc. pen.; esso consolida il giudicato della sentenza di primo grado, senza modificare l’accertamento dei fatti ne’ le qualificazioni penali, e pertanto conserva efficacia di giudicato nel giudizio contabile di danno ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione da reati contro la stessa e’ risarcibile anche a titolo di dolo eventuale, quando il responsabile si rappresenti e accetti la lesione della reputazione dell’ente come conseguenza possibile della condotta. Il quantum si liquida equitativamente ex art. 1226 cod. civ., secondo i criteri delle Sezioni riunite.

Il Fatto

La Procura contabile contesta al convenuto, gia’ consigliere regionale e Presidente di un gruppo consiliare, il danno all’immagine cagionato alla Regione Lombardia per rimborsi illegittimi di spese estranee alle finalita’ del gruppo, a valere sulle risorse destinate al funzionamento dei gruppi consiliari. Le condotte si collocano negli anni 2009-2012 e riguardano sia rimborsi di cui il convenuto e’ diretto beneficiario, sia rimborsi autorizzati in qualita’ di Presidente del gruppo in favore di altri consiglieri.

Nel giudizio penale il convenuto e’ stato riconosciuto responsabile di peculato ex art. 314 cod. pen. con sentenza di primo grado, confermata in appello a seguito di applicazione della pena concordata. La Procura contabile quantifica il danno all’immagine in euro 50.000,00. Il convenuto non deposita memorie e non si costituisce; la causa viene discussa all’udienza del 12.03.2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso. Nel merito osserva che il peculato rientra nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, sicche’ non si pongono problemi di ammissibilita’ o procedibilita’ dell’azione contabile per danno all’immagine ai sensi degli artt. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e 7 legge n. 97/2001.

Quanto alla prova dei fatti, la Corte applica l’art. 651 cod. proc. pen., che riconosce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna sull’accertamento del fatto, della sua illiceita’ penale e sulla commissione da parte dell’imputato. Sul valore del patteggiamento in appello il Collegio richiama la propria giurisprudenza e quella contabile: l’art. 599-bis cod. proc. pen. non richiama l’art. 445 cod. proc. pen. in ordine agli effetti extra-penali, poiche’ le parti concordano motivi di appello e pena, con rinuncia ai rimanenti, determinando il mero consolidamento delle statuizioni di primo grado. Ne deriva che i fatti materiali accertati non possono essere rimessi in discussione in sede risarcitoria.

La Corte ritiene dimostrato che i fondi pubblici siano stati distratti per spese di ristorazione, trasporto e in favore di membri dello staff o di singoli consiglieri, con dolo ravvisato nella reiterazione delle spese e nella deliberata violazione degli obblighi di documentazione. Esclude il dolo intenzionale, ma afferma il dolo eventuale: il convenuto non poteva non rappresentarsi che reati contro la pubblica amministrazione avrebbero potuto lederne la reputazione, accettando tale evento.

I fatti, inseriti nella vicenda nota come “rimborsopoli”, hanno avuto notevole risonanza locale e nazionale. Il quantum e’ liquidato ex art. 1226 cod. civ., secondo i criteri delle Sezioni riunite n. 10/2003 QM e n. 1/2011 QM, considerando la posizione rivestita, la gravita’ e reiterazione delle condotte e la loro intenzionalita’. La domanda e’ accolta integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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