Legittimo il perimetro degli ambiti ad elevata accessibilità tracciato dal pianificatore (TAR Lombardia n. 1596 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa l’individuazione degli areali degli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico costituisce espressione di discrezionalità tecnica del pianificatore. Il giudice amministrativo non può sostituire a tale scelta una diversa perimetrazione elaborata dalla parte, ove questa si fondi su criteri estranei a quelli enunciati nella relazione al documento di piano. L’assenza di identificazione delle fermate della linea in programmazione giustifica l’adozione di punti di riferimento convenzionali, non sindacabili nel merito. La censura che assuma a base una fermata di linea diversa da quella prevista dal criterio generale è inammissibile, perché introduce un parametro non contemplato dallo strumento urbanistico.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Milano, impugnava il Piano di Governo del Territorio approvato nell’ottobre 2019 e divenuto efficace nel febbraio 2020. Contestava, in particolare, la mancata accoglimento dell’osservazione con cui aveva chiesto di includere l’immobile tra gli ambiti ad elevata accessibilità, nonché la classificazione dell’edificio tra quelli abbandonati e degradati, con la relativa disciplina di recupero e demolizione.
Nelle more del giudizio interveniva la nuova proprietaria, che chiedeva l’estromissione dell’originaria ricorrente. La difesa della ricorrente confermava la sopravvenuta carenza di interesse sul primo motivo, stante la modificazione della disciplina di riferimento intervenuta in pendenza di causa. Restava da decidere il secondo motivo, relativo all’esclusione dagli ambiti ad elevata accessibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge innanzitutto la domanda di estromissione. Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in causa, ma non modificare il perimetro soggettivo e oggettivo del giudizio. Il primo motivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al secondo motivo, la censura si risolve in una sovrapposizione alle valutazioni di merito dell’amministrazione. È pacifico che le fermate della nuova linea tranviaria in programmazione non fossero ancora individuate al momento dell’adozione e approvazione del piano; il pianificatore ha quindi preso a riferimento punti convenzionali in modo ragionevole. Il criterio alternativo proposto dalla ricorrente — calcolare l’areale da una fermata di autobus già esistente — si riferisce a un tracciato meramente supposto e si sostituisce a una valutazione di opportunità riservata all’amministrazione.
La modalità di calcolo alternativa è inoltre estranea ai criteri enunciati nella relazione al documento di piano, che impone di far riferimento alle linee filoviarie e di tram e non a quelle di autobus. L’ipotesi di far coincidere le fermate della futura linea con quelle dell’autobus è quindi priva di fondamento. Né è sostenibile che l’ambito vada individuato lungo tutto il tracciato della tramvia: rileva la vicinanza alla fermata, unico punto in cui la linea è fruibile, non alla linea in sé, altrimenti configurandosi uno sviamento dal fine della previsione urbanistica.
Infine, anche nell’ipotesi di areale prospettata dalla ricorrente, la porzione di immobile rientrante sarebbe minima e non è stata dimostrata la presenza di uscite dall’edificio verso la strada pubblica su tale porzione. Il motivo è respinto; le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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