Presa in carico delle opere di urbanizzazione subordinata a collaudo funzionale (TAR Lombardia n. 976 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante in esecuzione di una convenzione non è una mera facoltà discrezionale, ma presuppone l’accertamento della loro buona e regolare esecuzione. Per gli impianti, segnatamente quelli fognari e di depurazione, il giudizio di regolare esecuzione non può essere scisso dal giudizio sulla regolare funzionalità ed efficienza: non basta un collaudo tecnico-amministrativo di tipo statico, essendo necessario un collaudo funzionale. La clausola convenzionale che subordina la presa in carico a tale verifica non integra una condizione meramente potestativa, perché risponde all’interesse pubblico all’acquisizione di opere oggettivamente idonee alla loro funzione, secondo i canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Il trasferimento della proprietà richiede un titolo idoneo a trasferire il dominio, non essendo sufficiente né l’uso pubblico di fatto né la dicatio ad patriam. Le obbligazioni derivanti dalla convenzione urbanistica hanno natura propter rem e gravano sugli aventi causa del lottizzante.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento in un comprensorio edificato sul Monte Pora in forza di una convenzione di lottizzazione del 1974, ha chiesto al giudice amministrativo di accertare che le aree e le opere di urbanizzazione, segnatamente l’impianto fognario e di depurazione, erano già passate in proprietà del Comune dal 15 marzo 1991, con conseguente responsabilità esclusiva dell’ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ha domandato, in via derivata, di essere dichiarato estraneo agli obblighi urbanizzativi e di condannare il Comune e la società lottizzante, in solido, alla messa a norma degli impianti, al risarcimento dei danni e alla ripetizione di circa 30.000 euro versati per lavori manutentivi.
La vicenda trae origine dallo sversamento di reflui e dall’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva ingiunto il ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che il trasferimento della proprietà esige un titolo idoneo: derivativo, originario o un provvedimento ablatorio nei casi di legge. Nella specie nessun contratto, atto unilaterale o fatto acquisitivo è intervenuto tra Comune e lottizzante. La tesi dell’effetto automaticamente traslativo collegato alla delibera consiliare n. 18/1991 è respinta: la legge non consente all’acquirente di acquistare la proprietà con una propria manifestazione di volontà, e quella delibera si era limitata a riconoscere il pubblico interesse sotto condizione, mai avveratasi, dell’esecuzione degli interventi manutentivi a cura dei privati.
Nemmeno l’uso pubblico di fatto o la dicatio ad patriam trasferiscono il dominio: tale istituto può al più costituire una servitù di uso pubblico, e nella specie manca la prova di una destinazione stabile e incondizionata del bene a servizio della collettività indistinta.
Il Collegio affronta poi l’art. 7 della convenzione, che condiziona la presa in carico all’esistenza di necessità di interesse collettivo e all’accertamento della buona e regolare esecuzione. Le due condizioni sono entrambe necessarie. Disgiungerle imporrebbe all’amministrazione di farsi carico di opere astrattamente funzionali ma concretamente non funzionanti, in contrasto con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La clausola, interpretata alla luce dell’interesse pubblico, non è condizione potestativa: è espressione dell’esigenza di acquisire opere oggettivamente idonee.
Nel merito, il collaudo del 21 giugno 1982 fu solo tecnico-amministrativo, mancando l’accertamento sulla funzionalità. Per opere tecnologicamente complesse come gli impianti, il giudizio di regolare esecuzione non può essere scisso da quello sulla regolare funzionalità: è necessario il collaudo prestazionale. L’impianto si rivelò inidoneo sin dall’origine, mai autorizzato allo scarico, e la stessa delibera del 1991 subordinò la presa in carico alla sua messa in efficienza.
Quanto alle domande di condanna, il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo solo nei confronti del Comune, riconducendo la pretesa ai poteri di governo del territorio. È invece carente la giurisdizione verso la società lottizzante, soggetto privato, trattandosi di rapporti di diritto privato: le domande sono pertanto inammissibili e riproponibili davanti al giudice ordinario. Nel merito, le domande verso il Comune sono respinte anche per difetto di prova, operando pienamente il principio dispositivo.
Nota della Redazione
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