Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1061 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito delle censure e si fonda sulla sola verifica della persistenza dell’interesse, quale condizione dell’azione. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, tale da integrare giusti motivi ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa, aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni in essere. Il contenzioso si inseriva nella nota vicenda della proroga delle concessioni demaniali e del confronto con i principi del diritto dell’Unione europea in materia di parità di trattamento e trasparenza.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, confermata all’udienza pubblica. La resistente, già costituita, aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità chiedendo il favore delle spese. La questione giunge quindi al Collegio esclusivamente per la verifica dell’interesse e per la regolazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che, alla pubblica udienza, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione, come già dichiarato in atti, con richiesta di compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva a sua volta preso atto per iscritto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

Su questa base il Tribunale rileva che l’interesse alla decisione è venuto meno. L’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e deve persistere fino al momento della decisione: il suo venir meno rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza, senza che il giudice possa o debba procedere all’esame nel merito delle censure proposte.

La declaratoria investe tanto il ricorso introduttivo quanto i connessi motivi aggiunti, che seguono la medesima sorte del ricorso principale in ragione del loro carattere accessorio. Il Collegio non si pronuncia quindi sulle questioni di compatibilità europea e costituzionale che erano state prospettate dalle parti, né sulle richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione. La scelta è motivata con la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, evenienza che integra giusti motivi per derogare al criterio generale della soccombenza. Il dispositivo ordina infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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